Ampliato l’accesso all’agevolazione «prima casa»: dal 1° gennaio 2016 non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.
Diventa così più facile cambiare casa, in quanto il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo tempo.
La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015, attraverso un’integrazione della disciplina dell’agevolazione contenuta nella nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86.
Va ricordato che il regime fiscale agevolato per l’acquisto della «prima casa» è differenziato in ragione dell’applicabilità o meno dell’Iva (dovuta quando il cedente è un’impresa costruttrice o di ripristino):
– se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, ai sensi della disposizione del n. 21) della tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/1972; sono inoltre dovuti le imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie;
– se la cessione non è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.
Fonte: ItaliaOggi – 7 gennaio 2015