Non possono beneficiare delle agevolazioni prima casa le Abitazioni ritenute di lusso, ivi comprese quelle di superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto auto.
A chiarirlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 1178 del 2016, relativa ad un avviso di accertamento con quali l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare le somme dovute a fronte di una erronea interpretazione estensiva dell’art. 6 del dm 2/8/69 che aveva portato il contribuente ad escludere dal calcolo della superficie utile parti non comprese nell’elenco tassativo della norma.
Si ricorda che per beneficiare della predetta agevolazione, l’immobile oggetto della compravendita non deve comunque appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fonte: PMI.it – 16 marzo 2016