Agevolazioni prima casa: è possibile usufruirne per l’acquisto di un immobile adiacente?

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È possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando si acquistano due unità immobiliari adiacenti, con l’intenzione di unirle in un’unica abitazione?

Sì, la normativa fiscale permette di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di unità immobiliari contigue, a patto che l’operazione sia finalizzata alla creazione di un’unica unità abitativa.

Non si tratta di una semplice concessione, ma di un principio consolidato dalla Corte di Cassazione e recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate.
Il diritto all’agevolazione, infatti, non è limitato al singolo vano catastale, bensì all’abitazione intesa come il luogo in cui si stabilisce il proprio nucleo familiare, anche se derivante dalla fusione di più immobili.

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Gli scenari previsti per l’accesso al beneficio:

L’accesso al regime fiscale agevolato (imposta di registro al 2% o IVA al 4%) è consentito in due diverse casistiche operative:

  • Acquisto simultaneo: il contribuente acquista contemporaneamente due unità immobiliari adiacenti (orizzontalmente o verticalmente) con l’impegno formale di procedere alla loro fusione catastale e fisica.
  • Acquisto successivo (ampliamento): il proprietario di un immobile (già adibito a prima casa) acquista un’unità confinante per ampliarla.
    In questo caso il beneficio spetta sulla nuova unità acquistata, indipendentemente dal fatto che il primo immobile fosse stato comprato con o senza agevolazioni “prima casa”.

Requisiti catastali e condizioni di ammissibilità:

Affinché l’operazione sia legittima, è necessario soddisfare requisiti tecnici rigorosi, tenendo in considerazione che l’agevolazione decade se, a seguito della fusione, l’immobile risultante assume caratteristiche di lusso:

  • Esclusione delle categorie di lusso: l’unità abitativa finale non deve rientrare nelle categorie A/1 (Signorili), A/8 (Ville) o A/9 (Castelli e Palazzi storici).
  • Residenza e localizzazione: l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilirà entro 18 mesi.
  • Vincolo di possesso: l’acquirente non deve essere titolare di altri diritti di proprietà su case acquistate con lo stesso beneficio in Italia.

Obbligo di fusione fisica e catastale:

L’intento del contribuente deve tradursi in un’azione concreta ed, entro tempi ragionevoli (solitamente monitorati entro i 3 anni dall’acquisto), l’unificazione deve essere:

  • Reale, attraverso un collegamento fisico interno come l’apertura di un vano porta o una scala;
  • Documentale, tramite la presentazione della variazione catastale per fusione che elimini i subalterni originari.

Sicurezza procedurale:

Protocollo di tutela e conformità nell’atto notarile:

Per evitare contestazioni immediate da parte dell’Agenzia delle Entrate, è tecnicamente obbligatorio esplicitare nell’atto notarile la volontà di unificazione.
Senza questa clausola specifica, il rischio di accertamento con recupero della differenza d’imposta e sanzioni è estremamente elevato.


Fonte: Fisco Oggi – 29 dicembre 2025

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