Agevolazioni prima casa: si decade dai benefici, se si acquista l’usufrutto di una nuova abitazione?

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo alle Agevolazioni prima casa: si decade dai benefici, se si acquista l’usufrutto di una nuova abitazione?

Devo vendere l’immobile acquistato tre anni fa, per il quale ho usufruito delle agevolazioni prima casa e sono consapevole che per evitare di dover pagare le maggiori imposte dovute dovrei acquistare un altro immobile entro un anno.
Questa regola vale anche se decidessi di acquistare il diritto di usufrutto di una nuova abitazione?

Come è noto, il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici.

La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

Tale condizione non si verifica, però, se il contribuente acquista entro un anno solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, invece che la piena proprietà dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta n. 192/2024 a interpello).
Sarebbe idoneo a evitare la decadenza dai benefici, invece, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione (risoluzione n. 49/2015).

Pertanto, l’Agenzia Delle Entrate precisa che nella situazione esposta nel quesito il contribuente incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il precedente acquisto (della casa che vende entro i cinque anni).
Per il nuovo atto di acquisto del diritto di usufrutto, comunque, potrà chiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa”, sempre che siano presenti le condizioni e i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis.


Fonte: Fiscooggi.it – 25 ottobre 2024

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