Agevolazioni prima casa: se acquisto una nuda proprietà, devo trasferirvi la residenza?

Agevolazioni prima casa: quesito relativo all'acquisto della nuda proprietà di una casa e della necessità di trasferirvi la residenza
Dovrei acquistare una nuda proprietà nello stesso comune in cui sono residente con la mia famiglia e vorrei intestarla a me come prima casa.
Devo cambiare la mia residenza, trasferendola presso la nuda proprietà in questione? O è sufficiente che l’immobile si trovi nello stesso comune?

Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l’acquisto della proprietà di case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi.

Chiaramente, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, Tariffa Parte, prima articolo 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).

In sintesi, è necessario che l’acquirente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Nel caso in esame l’istante risulta in possesso del primo dei suddetti requisiti, trovandosi l’immobile di cui intende acquistare la nuda proprietà nello stesso Comune di residenza del medesimo soggetto.
Occorrerà tuttavia, per fruire delle agevolazioni “prima casa”, essere in possesso anche degli ulteriori presupposti sopra indicati.


Fonte: Fiscooggi.it – 5 febbraio 2025

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