Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015).
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/2016, l’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione), a condizione che nell’atto – con il quale viene trasferito il nuovo immobile in regime agevolato – risulti l’impegno a vendere quello già posseduto entro il priodo massimo di un anno.
Se questo non dovesse avvenire, si perderanno le agevolazioni usufruite e – oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi – si dovrà pagare una sanzione.
Fonte: Fiscooggi.it – 28 novembre 2024
Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l’uso, nella guida aggiornata del Notariato