
Posso usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto?
Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le medesime agevolazioni (nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1, del Dpr n. 131/1986).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata sancita la possibilità, per chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa”, di acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, termine ora esteso a due anni dalla legge n. 207/2024 (Bilancio 2025).
Nel caso in esame, dunque, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, sarà necessario alienare, entro due anni dal nuovo acquisto, almeno il 50% dell’immobile già in suo possesso, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso (risposta n. 228/2021).
Fonte: Fiscooggi.it – 14 febbraio 2025