Agevolazioni prima casa: posso usufruirne, se posseggo il 50% di altra casa acquistata con gli stessi benefici?

Agevolazioni prima casa: quesito relativo all'acquisto della nuda proprietà di una casa e della necessità di trasferirvi la residenza
Sono proprietario a metà (insieme a mio fratello) di una casa acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa. Oggi vorrei acquistare un immobile, sempre in Italia, spostando la residenza.
Posso usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto?

Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le medesime agevolazioni (nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1, del Dpr n. 131/1986).

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata sancita la possibilità, per chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa”, di acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, termine ora esteso a due anni dalla legge n. 207/2024 (Bilancio 2025).

Nel caso in esame, dunque, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, sarà necessario alienare, entro due anni dal nuovo acquisto, almeno il 50% dell’immobile già in suo possesso, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso (risposta n. 228/2021).


Fonte: Fiscooggi.it – 14 febbraio 2025

Legge di bilancio 2025: più tempo per vendere la prima casa, senza perdere il diritto alle agevolazioni