Agibilità degli immobili: le procedure e le tutele, dopo la legge “Salva Casa”

Agibilità degli immobili: le procedure e le tutele, dopo la legge “Salva Casa”

La disciplina dell’agibilità ha subito modifiche di particolare incisività, prima con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 e più di recente con il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024), convertito nella Legge 24 luglio 2024 n. 105.
Questi provvedimenti hanno inciso in modo radicale sull’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), ridefinendo obblighi e procedure.

Sebbene la mancanza di agibilità non incida sulla validità di un atto di vendita (la cosiddetta commerciabilità giuridica), essa ne compromette il presupposto di utilizzabilità e quindi il valore (la commerciabilità “economica”), con un impatto diretto sulla solidità dei contratti e sul rischio di risoluzione.
Chiariamo punto per punto, quindi, cosa cambia e come tutelarsi in una compravendita, attraverso il recente Studio del Consiglio Nazionale del Notariato.

La nuova agibilità e il suo ambito di applicazione:

La normativa attuale ha unificato i precedenti concetti di “abitabilità” (per uso residenziale) e “agibilità” (per altri usi), sotto un unico termine: agibilità.
Questo certificato attesta che un immobile rispetta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, secondo le vigenti normative.

La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), un’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato, è ora lo strumento principale per attestare l’agibilità e deve essere presentata, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori per i seguenti interventi:

  • Nuove costruzioni.
  • Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali.
  • Interventi su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Una delle novità più rilevanti è il legame indissolubile tra agibilità e conformità urbanistica.
Oggi, la SCA non si limita a certificare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, ma deve attestare anche la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato.

Questo significa che un immobile con abusi edilizi non può essere dichiarato agibile, rendendo la regolarità urbanistica un presupposto fondamentale per la sua utilizzabilità e commerciabilità “economica”.
Di fatto, il certificato di agibilità assume per la prima volta una valenza che si avvicina a una dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.

Il Decreto Salva Casa ha introdotto un regime transitorio che consente deroghe ad alcuni standard igienico-sanitari, in attesa di un nuovo decreto del Ministero della Salute.
Queste deroghe, applicabili solo a edifici esistenti oggetto di recupero o ristrutturazione, permettono a un progettista abilitato di asseverare la conformità del progetto anche in presenza di:

  • Altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino a un limite di 2,40 metri.
  • Alloggi monostanza (comprensivi di servizi) con superficie inferiore ai limiti precedenti:
    • Fino a 20 m² per una persona (invece di 28 m²).
    • Fino a 28 m² per due persone (invece di 38 m²).

È fondamentale sottolineare che queste deroghe non costituiscono una sanatoria per opere realizzate abusivamente, ma si applicano a interventi di miglioramento su edifici esistenti legittimi.

L’iter per certificare l’agibilità di un immobile è stato semplificato e si basa su passaggi precisi. Vediamoli nel dettaglio:

Come funziona la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.):

La SCA è un’autocertificazione che, una volta presentata correttamente, abilita all’utilizzo immediato dell’immobile.
Il Comune ha 30 giorni di tempo (ridotti rispetto ai precedenti 60) per effettuare controlli e, in caso di carenza dei requisiti, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’utilizzo e ordinare la rimozione degli eventuali elementi dannosi. La mancata presentazione della SCA comporta una sanzione amministrativa da 77 a 464 euro.

Documenti necessari:

La segnalazione deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:

  • Attestazione del direttore dei lavori (o di un professionista abilitato) che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e la conformità dell’opera al progetto;
  • Certificato di collaudo statico;
  • Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
  • Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti installati.

La mancanza del certificato di agibilità apre a scenari complessi, che toccano sia la validità dell’atto di vendita sia il valore pratico dell’immobile.
Per comprendere a fondo le conseguenze, è essenziale partire da alcune distinzioni fondamentali.

Commerciabilità giuridica vs. commerciabilità economica:

La mancanza del certificato di agibilità non rende nullo l’atto di compravendita, visto che un immobile senza agibilità è legalmente commerciabile.
Tuttavia, la sua commerciabilità “economica” è fortemente compromessa, perché un bene privo di agibilità è, di fatto, inutilizzabile secondo la sua funzione.
E questo, ne riduce drasticamente il valore.

L’inadempimento del venditore: la vendita di “aliud pro alio”

La giurisprudenza costante considera la vendita di un immobile privo dei requisiti di agibilità come una vendita di “aliud pro alio”, ovvero la consegna di una cosa per un’altra.
Questo accade quando il bene è radicalmente diverso da quello pattuito e inidoneo a svolgere la sua funzione economico-sociale.

In questo caso, l’acquirente ha diritto a:

  • Chiedere la risoluzione del contratto.
  • Chiedere una riduzione del prezzo.
  • Ottenere il risarcimento del danno.

L’acquirente, inoltre, ha 10 anni di tempo per far valere i propri diritti, se non era stato informato della mancanza di agibilità.

Inagibilità formale e sostanziale: una distinzione cruciale

Per comprendere quali siano le tutele della parte acquirente, è utile distinguere tra:

  • Inagibilità formale: l’immobile possiede tutti i requisiti di legge per essere agibile, ma manca materialmente la documentazione (la SCA non è stata presentata).
    In questo caso, si tratta di un inadempimento del venditore all’obbligo di consegnare i documenti relativi all’uso della cosa venduta e l’acquirente può chiedere l’adempimento e il risarcimento, ma difficilmente la risoluzione del contratto.
  • Inagibilità sostanziale: l’immobile manca dei requisiti strutturali e igienico-sanitari per ottenere l’agibilità.
    Qui si configura l’ipotesi di aliud pro alio, con conseguenze ben più gravi, fino alla risoluzione del contratto.

Per garantire una compravendita sicura, sia il notaio che il mediatore immobiliare hanno doveri di informazione ben definiti dalla legge e dalla giurisprudenza:

  • La responsabilità del notaio: il notaio non può rifiutarsi di stipulare un atto di compravendita per un immobile senza agibilità, ma la giurisprudenza ha consolidato un preciso obbligo di informazione e consiglio, ovvero di informare l’acquirente della mancanza del certificato e delle possibili conseguenze legali ed economiche, sconsigliando l’operazione se necessario.
    L’omissione di questa informativa può configurare una responsabilità professionale, con obbligo di risarcimento del danno.
  • La responsabilità del mediatore immobiliare: anche l’agente immobiliare ha un obbligo di informazione, basato sulla diligenza professionale.
    Deve comunicare all’acquirente, infatti, tutte le circostanze a lui note, o che dovrebbe conoscere con l’ordinaria diligenza, che possano influire sulla sicurezza e sulla conclusione dell’affare.
    Questo include l’informazione sulla presenza o meno del certificato di agibilità e tacere tale mancanza, o non aver verificato le dichiarazioni del venditore, può comportare una responsabilità dell’agente e la perdita del diritto alla provvigione.

Considerazioni finali: verso una maggiore trasparenza

In conclusione, la corretta gestione dell’agibilità è un elemento chiave per garantire la sicurezza e la stabilità delle transazioni immobiliari.
La nuova normativa, pur semplificando alcuni aspetti, rafforza l’importanza della conformità urbanistica e richiama tutti gli operatori del settore ad un maggior rigore e a una più attenta diligenza professionale.

Il paradigma si sta spostando da un controllo puramente formale (la presenza di un documento) a una verifica sostanziale (la reale conformità dell’immobile).
Questo cambiamento, sebbene imponga maggiori responsabilità ai professionisti, rappresenta un passo in avanti per la trasparenza del mercato, offrendo all’acquirente una tutela più concreta e sostanziale e rendendo la “due diligence” tecnica, di fatto, un pilastro fondamentale al pari di quella legale e notarile.

Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – 10 luglio 2025

Legge “Salva Casa”: lo stato legittimo degli immobili, nello studio del Notariato