APE: attenzione alle nuove normative

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica produce conseguenze importanti non solo nelle procedure di valutazione dell’immobile ma anche nella fase della compravendita.
Rispetto al passato cambia totalmente la procedura per la registrazione e consegna dell’Ape.

Prima l’attestato veniva consegnato al richiedente, il quale poi doveva trasmetterlo alla Regione (o Provincia autonoma).
Ora è il contrario.

L’Attestato di prestazione energetica va trasmesso prima alla Regione o Provincia autonoma, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e solo dopo – entro i successi quindici giorni il certificatore consegna una copia dell’attestato al richiedente.

Questo ha una conseguenza sull’aspetto della compravendita, perché – come fanno osservare i notai – se sino al 30 settembre 2015 si potevano utilizzare e allegare agli atti notarili anche Ape non ancora trasmessi alla Regione o alla Provincia Autonoma, dal 1 ottobre 2015 l’Ape utilizzabile, anche ai fini della commerciabilità di immobili e da allegare agli atti notarili, deve essere stato preventivamente trasmesso.

Responsabilità e sanzioni:
Sino ad ora – osserva sempre l’approfondimento del notariato – nessuna norma, né di carattere legislativo né di carattere regolamentare, disciplinava in maniera analitica il contenuto dell’Ape, indicando le informazioni che obbligatoriamente dovevano esservi contenute.
Ora invece cambia tutto perché le linee guida sulle prestazioni energetiche indicano una disciplina molto dettagliata.
Ma c’è di più, proseguono i notai: tali nuove disposizioni non si limitano solo ad indicare le informazioni che obbligatoriamente debbono essere riportate nell’Ape, ma stabiliscono che la mancanza anche di una sola di tali informazioni determina l’invalidità dell’Ape.
Dal 1 ottobre 2015, pertanto, bisognerà prestare particolare attenzione a tali nuove disposizioni che potrebbero riflettersi anche sulla circolazione immobiliare

La mancata allegazione dell’Ape a un atto traslativo a titolo oneroso – ricordano i notai – comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria che va da 3.000 a 18.000 Euro.

Il rischio, spiega lo studio, c’è qualora venisse utilizzato un Ape non valido in quanto privo di una delle informazioni essenziali.
Tale controllo non spetta al Notaio, bensì al tecnico certificatore unico responsabile per la sua eventuale incompleta o non corretta compilazione.

Fonte: Ufficio studi del Notariato