Bonus del 110%: lo sconto in fattura preoccupa le imprese


Sono in tanti, proprietari di casa e imprese edili, ad attendere l’ufficialità del bonus 110% su Ecobonus e Sisma bonus.
Il punto cruciale della misura prevede per chi fa lavori di riqualificazione energetica o messa in sicurezza dal rischio terremoto, la possibilità di portare in detrazione (in 5 anni, non 10) l’intero importo speso maggiorato del 10%.

In pratica scaricandolo dalle tasse, chi fa i lavori recupererebbe il 10% in più di quanto speso. Fin qui tutto bene.

Il contribuente avrà, secondo il Decreto Rilancio, la possibilità di sfruttare l’agevolazione al 110% nei seguenti modi:
– utilizzare direttamente la detrazione;
– usare lo sconto in fattura;
– cedere il credito.

Ciò che divide maggiormente l’interesse dei privati e quello delle imprese è la seconda modalità, ovvero quella dello sconto in fattura (con la facoltà a sua volta per la ditta di cedere il credito), perché da un lato permetterebbe ai primi di iniziare i lavori a costo zero, dall’altro obbligherebbe le seconde a maturare credito di imposta anziché incassare denaro.

Perché questa alternativa preoccupa le imprese? La ditta potrebbe rifiutarsi di accollarsi l’importo dei lavori, anche se può recuperarlo? Di fatto inizialmente lavorerebbe gratis.
E non sempre si tratta di importi esigui, anzi.

Il provvedimento è sì in fase di partenza con le migliori intenzioni, ma rischia di essere inattuabile e che si riveli un disastro economico per aziende, produttori e rivenditori del settore, per le ditte che vendono principalmente finestre, porte d’ingresso, schermi oscuranti e schermature solari. Come fare?

Proprio l’attrattiva dei lavori condominiali gratis, potrebbe spingere a partire con interventi finora rimandati proprio per il preventivo di spesa.
I proprietari di casa potrebbero, ad esempio, procedere con i lavori di cappotto termico con una spesa appena compresa nel tetto massimo detraibile che è di 60.000 Euro.

Se si opta per lo sconto in fattura l’impresa deve alternativamente:
• usare direttamente il credito di imposta portandolo in compensazione;
• procedere con la cessione del credito ad altri soggetti, banche incluse.

Il condominio ha ottenuto la realizzazione dei lavori a costo zero ma proprio il credito d’imposta scoraggia le ditte che hanno bisogno di liquidità per ripartire.

Sconto in fattura obbligatorio? Il committente ha sempre ragione?:
No. Il fornitore, in caso di richiesta del committente, può scegliere di non aderire alla proposta perdendo l’appalto, ma il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare lo sconto come modalità di pagamento.

Esempio | Committente VS Impresa:
Un esempio per semplificare ancora di più il concetto. Prendiamo un condominio che decide di fare lavori di isolamento termico per un importo totale di 50.000 Euro.
Il tetto massimo detraibile è pari a 60.000 Euro, dunque la spesa da sostenere è inferiore. Così facendo, il condominio porterebbe in detrazione tutto l’importo dei lavori ottenendo però un surplus di percentuale.
L’ammontare finale sarebbe infatti di 55.000 Euro, ma la decisione del condominio è di optare per lo sconto in fattura.
L’impresa che ha eseguito i lavori, accetta quindi il credito ed emette una fattura con uno sconto pari all’ammontare della detrazione.

Cosa può fare poi l’impresa?
Ha due alternative:
• usare direttamente il credito di imposta in compensazione;
• cedere ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, il credito d’imposta.

Il risultato è che il condominio è intervenuto a costo zero, ma l’impresa ha acquisito un credito d’imposta di 55.000 Euro senza incassare ancora nulla. È per questo che il credito d’imposta scoraggia le imprese, che necessitano invece di liquidità.

Nella community di Edilportale si elencano le condizioni per l’accettazione dello sconto in fattura con meno criticità: in particolare si richiede al governo una più dettagliata definizione dell’iter di cessione del credito, soprattutto se nei confronti della banca.
L’istituto di credito a cui viene ceduto il credito eroga un pagamento diretto o un finanziamento? La percentuale massima trattenuta dal cessionario è del 10%?
Le banche sono obbligate all’accettazione di questo credito o possono rifiutarsi se, ad esempio, temono il fallimento delle imprese? Che garanzie di restituzione avrebbero?

Sconto in fattura e cessione del credito bonus 110% – i dubbi fiscali:
Sul piano prettamente fiscale l’impresa che applica lo sconto come deve comportarsi con IVA e ritenuta d’acconto in fattura?
Quali sono le responsabilità civili e/o penali che ricadono sull’impresa nei confronti dello Stato posto che quest’ultimo sarebbe garante del credito?
Se un’impresa decide di non cedere il credito ma di usarlo in maniera diretta il credito d’imposta cosa esattamente potrà compensare? Solamente le tasse annuali o anche i contributi e le imposte mensili?

Bonus 110% e sconto in fattura – il problema dei tempi stretti:
Altra questione riguarda il fattore tempo, ovvero la richiesta di accelerare i tempi di recupero per non gravare troppo sulle imprese e dare loro maggiori garanzie.
Le ditte del settore edile chiedono al governo di chiarire entro quale scadenza la banca dovrà erogare l’importo in caso di cessione del credito: si procederà, come avviene per i mutui ristrutturazione, con pagamenti che seguono lo stato di avanzamento lavori (SAL)?

E’ stato anticipato che l’incentivo sarebbe valido sui lavori entro il 31 dicembre 2021: un anno e mezzo quindi (da luglio di quest’anno) per approfittarne.
Una finestre troppo breve? Per alcuni si.
Gli addetti ai lavori fanno notare che, a meno che non fossero già in programma, questa tipologia di maxi-opere richiede un margine di tempo, che prima della realizzazione include la progettazione, medio – lungo. Scadenze così strette rischierebbero di determinare una corsa contro il tempo.

Da ultimo il dubbio in merito alla spesa per lo Stato riguarda gli eventuali controlli studiati per evitare fatture gonfiate: sono stati messi a punto strumenti specifici per scongiurare questa forma di truffa?


Fonte: investireoggi.it | ediltecnico.it – 20 maggio 2020