Bonus “prima casa” giovani: alcuni chiarimenti sui requisiti ISEE

Casa imposte e tasse per l'acquisto

L’ISEE, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente, è uno dei principali requisiti di carattere economico per usufruire del Bonus prima casa per gli under 36.
E su questo punto è di recente intervenuta proprio l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/2021, fornendo alcuni chiarimenti sui requisiti per ottenere l’agevolazione fiscale per comprare la prima casa.

Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta:

Per fruire del “Bonus prima casa under 36” occorre presentare l’ISEE, che – come già ampiamente spiegato – non deve essere superiore a 40.000 euro annui.
Tale indicatore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito.
Tale documento, pertanto, dovrà essere richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

La circolare, inoltre, evidenzia l’opportunità che in sede di rogito venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal beneficiario.
Il contribuente, quindi, non potrà utilizzare un Isee sulla base di una Dsu presentata in una data successiva a quella del rogito, atteso che il “nucleo familiare” è costituito, ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm n. 159/2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu.

La necessità che l’attestazione Isee sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo della stipula dell’atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo familiare deve essere “fotografato” al momento del rogito.
Qualora, inoltre, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del “nucleo familiare” sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione Isee ordinaria in corso di validità, potrà munirsi di un Isee corrente.
Quest’ultimo, infatti, è aggiornato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali degli ultimi 12 mesi; pertanto, è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla presentazione della Dsu.

L’Isee corrente può essere richiesto al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef);
  • una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;
  • una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 20% rispetto a quello indicato nell’ Isee ordinario (di 2 anni prima).

Si evidenzia che, nel caso di variazione della sola componente patrimoniale o, congiuntamente, di quella reddituale e patrimoniale, l’Isee corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della Dsu (come previsto anche per l’Isee ordinario).
Nell’ipotesi, invece, di variazione della sola componente reddituale, l’Isee corrente ha validità ridotta, pari a 6 mesi dal momento della presentazione della relativa Dsu.

In ogni caso, nel caso in cui si verifichino mutamenti nella situazione occupazionale oppure nella fruizione del trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, l’Isee corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalle variazioni.


Fonte: fiscooggi.it – 18 ottobre 2021