Bonus “prima casa” giovani: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia Delle Entrate Bonus 110 percento

L’Agenzia dellle Entrate interviene in merito al bonus prima casa under 36.
L’agevolazione può essere infatti beneficio anche di chi si aggiudica una prima casa all’asta, ma anche con un atto traslativo o costitutivo della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Introdotta con il Decreto Sostegni bis, la misura che abbatte la fiscalità a favore dei giovani che acquistano una prima casa e di coloro che accendono un mutuo per finanziarne l’acquisto, ha trovato ulteriori specifiche in un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che ne ha approfondito i confini dell’applicabilità.

In sostanza, il nuovo bonus prima casa under 36 non fa altro che azzerare le imposte sulle transazioni immobiliari aventi ad oggetto l’acquisto dell’abitazione principale da parte dei giovani under 36, oltre che sul mutuo richiesto.
Il Decreto stabilisce infatti l’esenzione entro il 30 giugno 2022 dalle seguenti imposte:

  • di registro;
  • ipotecaria;
  • catastale.

Inoltre introduce un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta nel caso di acquisto da costruttore, da portare in detrazione dell’IRPEF nella dichiarazione dei redditi, o da usare in compensazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.241 del 8 luglio 1997.

In più, sempre la nuova norma elimina l’imposta sostitutiva/di bollo pari allo 0,25% sui finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate:
Anche chi si aggiudica un’unità immobiliare all’asta può beneficiare del bonus prima casa under 36 previsto per aiutare i più giovani a diventare proprietari di una prima casa senza dover versare alcun anticipo.

È l’interpello numero 653 del 4 ottobre 2021 a stabilirlo, specificando che lo stesso bonus è ottenibile sia al momento del pagamento delle imposte sulla registrazione del trasferimento, sia con la stipula del mutuo.

Lo stesso Decreto Sostegni bis fa riferimento agli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case”, quindi anche la proprietà acquisita con provvedimento giudiziale. Inoltre sono ricompresi gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Vantaggi per i giovani anche con stipula post contratto:
A specificarlo è la stessa Agenzia delle Entrate, secondo la quale “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”, ma è solo importante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto Sostegni bis.

I due principali requisiti da rispettare riguardano l’età del titolare della transazione immobiliare e il suo reddito: non deve aver compiuto 36 anni e deve avere un Isee entro i 40.000 euro annui.

I requisiti sulla casa e sul mutuo:
Per accedere al bonus prima casa under 36 stabilito dal Decreto Sostegni bis è necessario che siano rispettati altri requisiti sulla proprietà e sullo stesso immobile.

Il primo è che non bisogna essere proprietari di altri immobili a uso abitativo, né avere alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare.

Fa eccezione chi ha acquisito la proprietà di un immobile per successione causa morte del proprietario.

Inoltre, lo stesso immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

Altra condizione da rispettare riguarda la somma richiesta in prestito in caso di finanziamento dell’acquisto, che non deve essere superiore ai 250.000 Euro e deve essere concessa dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa, in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.

L’interpello specifica che queste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo.
Tuttavia, è possibile renderle anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.


Fonte: mutuionline.it – 15 ottobre 2021