Bonus ristrutturazione – le risposte ai quesiti più frequenti

Qual è il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione per i lavori di ristrutturazione?

Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012, il tetto massimo di spesa è di Euro 96.000 per singola unità immobiliare.

In caso di lavori di ristrutturazione, sono previsti dei limiti minimi di spesa per fruire della detrazione?

No, non sono previsti limiti minimi di spesa.

Si ha diritto alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel periodo compreso tra la data del contratto preliminare (compromesso) e la data di stipula dell’atto?

, a condizione che il compromesso sia registrato, che si abbia il possesso dell'immobile e che si esegua i lavori a proprio carico.

Si ha diritto alla detrazione per ristrutturazione edilizia anche se si è concesso in locazione l’immobile?

.

Cosa si deve fare se non sono richieste abilitazioni amministrative per i lavori che devo effettuare?

Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, si deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Nel caso di coniugi comproprietari con quote diverse di un immobile in cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione, si possono dividere a metà le spese o si devono obbligatoriamente ripartirle in base alle quote di proprietà dell’immobile?

Non è obbligatorio suddividere tra i comproprietari le spese sostenute in base alle quote di proprietà dell’immobile. Tuttavia, quando la partecipazione alle spese è diversa dalle quote di proprietà, è necessario annotare in fattura la percentuale di ripartizione delle spese (circolare n. 55/E 2001).

Ai fini della detrazione si devono considerare le fatture comprensive di Iva?

, la detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia spetta sull'intero importo della fattura pagata (comprensivo di Iva).

Uno dei due coniugi sta ristrutturando una casa che diventerà abitazione principale. Se partecipa alle spese di ristrutturazione può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% anche l’altro coniuge?

, anche il coniuge convivente può usufruire delle detrazioni fiscali e non è rilevante il regime patrimoniale del matrimonio.

Un privato che esegua dei lavori di ristrutturazione può scontare l’aliquota agevolata del 10% per le prestazioni professionali, necessarie per l’esecuzione degli interventi?

No. Le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento eseguito sono escluse dalla applicazione dell’aliquota ridotta; esse, pertanto, sconteranno l’aliquota ordinaria del 22%. Le spese per tali prestazioni consentiranno, comunque, di beneficiare delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% nel realizzare un sistema di antifurto per l’abitazione di proprietà?

, è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% per la realizzazione dell’antifurto nella propria abitazione. Esso rientra infatti tra gli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, per cui sono previste le detrazioni fiscali.

Nella causale del bonifico per il pagamento di lavori di ristrutturazione si sono riportatati erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici (legge n. 296/2006) in luogo di quelli previsti per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis del Dpr 917/1986). Si perde il diritto alla detrazione?

No, a condizione che l'indicazione errata non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% da parte della Banca (circolare n. 11/E del 2014, paragrafo 4.5).

E’ detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta anche dal familiare convivente, che non risulti intestatario della fattura e/o dei bonifici?

, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1).

Estratto dalle Faq sul “Bonus ristrutturazione” dell’Agenzia delle Entrate