BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E ARREDI: tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti

Agevolazioni fiscali

Le principali novità di carattere tributario introdotte dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”) e dal Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. “Decreto Fisco-Lavoro”) hanno riguardato i vantaggi fiscali relativi alle ristrutturazioni, alla riqualificazione energetica ed all’acquisto di mobili ed arredi.

Esaminiamo i dettagli e gli aggiornamenti relativi ai singoli provvedimenti fiscali:

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 1, c. 37, L. n. 234/2021).
La detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte del sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio, viene prorogata fino al 31 dicembre 2024.
Resta invariato ad Euro 96.000, per unità immobiliare, il plafond massimo di spesa su cui calcolare la suddetta detrazione.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi;
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 157/2021 (C.D. DECRETO ANTI-FRODI):
Come regola generale, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il “bonus per ristrutturazioni edilizie” mediante l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono tuttavia necessarie nei seguenti casi:

  • interventi eseguiti in edilizia libera (indipendentemente dall’importo dei lavori);
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute, sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del “bonus per ristrutturazioni edilizie” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.


L’ECOBONUS (art. 1, c. 37, L. n. 234/2021):
Gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”) sono prorogati al 31 dicembre 2024.
Si tratta delle detrazioni fiscali del 50%-65%, delle detrazioni del 70%-75% (c.d. “ecobonus parti comuni”) e delle detrazioni dell’80%-85% (c.d. “eco-sismabonus parti comuni”).
Restano invariati rispetto al 31 dicembre 2021 i tetti di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione previsti per ciascuna tipologia di intervento.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi;
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 157/2021 (C.D. DECRETO ANTI-FRODI):
Come regola generale, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il c.d. “Ecobonus” mediante l’opzione per la cessione del credito, o per lo sconto in fattura, è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono tuttavia necessarie nei seguenti casi:

  • interventi eseguiti in edilizia libera (indipendentemente dall’importo dei lavori);
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre e a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.
Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del c.d. “Ecobonus” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.

BONUS MOBILI E ARREDI (art. 1, c. 37, L. n. 234/2021):
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene prorogata al 31 dicembre 2024 ma, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, viene diminuito il plafond di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione.
In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il massimale di spesa per la detrazione in esame viene ridotto da € 16.000 a € 10.000.
Invece, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, il massimale di spesa diminuisce da € 10.000 a € 5.000.

Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:

  1. recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
  2. non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • sostenimento di spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
    L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
    Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
  • connessione della suddetta spesa con l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio;
  • l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;

ESEMPIO: per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2021.
I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.


NOTA BENE: l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (ad es., la ristrutturazione del bagno consente di portare in detrazione le spese per l’acquisto di un nuovo tavolo o di un frigorifero).


Fonte: FIMAA | CONFCOMMERCIO – Circolare Fiscale del 10 gennaio 2022