
Se l’immobile rispetta il requisito di abitazione principale all’inizio o alla fine dei lavori, il beneficio fiscale è salvo per tutti i dieci anni previsti, indipendentemente dagli eventi successivi.
Lo ha recentemente precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 119/2026, offrendo una cruciale rassicurazione: il diritto al bonus, una volta acquisito regolarmente, non decade per eventi successivi.
Ricordiamo inoltre che per le spese sostenute nel biennio 2025-2026, la normativa prevede un doppio binario fiscale. La detrazione base, infatti, scende al 36% per le seconde case, ma viene elevata al 50% (entro un tetto massimo di 96.000 euro) se l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente.
La finestra temporale: quando scatta il requisito?
Il nodo interpretativo, risolto dalla circolare n. 8/E del 2025, riguarda l’esatto momento in cui la casa deve risultare come dimora abituale.
L’Agenzia ha stabilito, infatti, che non è necessaria una residenza ininterrotta nel tempo, ma è sufficiente centrare una di queste due finestre temporali:
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Requisito inizialeAll’apertura del cantiere
Il contribuente risulta titolare del diritto di proprietà (o diritto reale di godimento) e dimora abitualmente nell’immobile ancor prima dell’inizio dei lavori o del sostenimento delle spese.
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Requisito Finale (Alternativo)A conclusione degli interventi
Qualora la casa non sia abitazione principale all’inizio dei lavori, la detrazione maggiorata spetta se l’immobile viene adibito a dimora abituale esattamente al termine del cantiere.
Il consolidamento del diritto: trasferimenti e affitti successivi
Cosa accade se la vita impone un cambio di rotta dopo la fine dei lavori?
Se l’immobile è diventato effettivamente l’abitazione principale a conclusione dei lavori, il diritto fiscale alla detrazione maggiorata si “congela” in via definitiva per l’intero decennio di ripartizione.
- Il caso in esame
La risposta all’interpello n.119/2026 ha analizzato la situazione di un ufficiale delle Forze Armate che, dopo aver acquistato e ristrutturato casa trasferendovi la residenza, ha dovuto trasferirsi in un’altra città per motivi di lavoro.
La risposta dell’Agenzia: si può legittimamente concedere in locazione l’immobile appena ristrutturato e trasferirsi altrove con la famiglia, continuando a beneficiare della detrazione al 50% per tutti gli anni restanti.
Pertanto, nei successivi periodi d’imposta di fruizione del beneficio, la perdita della destinazione ad abitazione principale (per trasferimento, vendita o locazione a terzi) non comporta alcuna decadenza retroattiva o ricalcolo dell’aliquota.
Gestione documentale: il nodo dei pagamenti tra coniugi
Un errore procedurale molto comune riguarda il disallineamento tra chi paga materialmente i lavori e chi risulta intestatario dei documenti fiscali.
La normativa premia, infatti, sempre il principio dell’esborso effettivo, ma richiede un rigore formale assoluto per evitare contestazioni durante i controlli documentali.
Azione Richiesta sulle FattureSe le fatture sono intestate a un coniuge (es. la moglie), ma le spese sono state sostenute in quota parte o totalmente dall’altro, il beneficio spetta a chi ha effettivamente pagato. Tuttavia, i documenti di spesa devono essere appositamente integrati in originale, annotando il nominativo del soggetto pagante e la sua percentuale di spesa.
Questa integrazione manuale o digitale sulla fattura deve avvenire tassativamente entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di fruizione del bonus.
La legge vieta categoricamente, infatti, di correggere o modificare la ripartizione della spesa nei nove periodi d’imposta successivi.
Riferimenti a prassi e normative:
Le disposizioni analizzate sono validate dalla Risposta a Interpello n. 119/2026 dell’Agenzia delle Entrate, in combinato disposto con le direttive della circolare n. 8/E del 2025 e n.17/E del 2023. Ai fini fiscali, la definizione di “abitazione principale” coincide con quella stabilita dall’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Fonte: Fisco Oggi – 8 giugno 2026