Cassazione: se il notaio non paga le imposte, ne rispondono le parti contraenti

Immagine relativa alla sentenza della Cassazione, che ha stabilito che se il notaio non paga le imposte ne rispondono le parti contraenti

Anche se le somme dovute vengono consegnate al notaio, le parti contraenti restano solidalmente responsabili del pagamento delle imposte qualora il pubblico ufficiale non provveda al versamento.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024, ha ribadito infatti che – in caso di omesso pagamento delle imposte da parte di un notaio – l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi alle parti contraenti per il recupero delle somme dovute, anche se queste ultime hanno già versato gli importi al notaio.

La responsabilità per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è infatti solidale tra il notaio e le parti coinvolte nell’atto.

La decisione riprende in questo modo, quindi, un orientamento interpretativo già espresso in altre pronunce, come quello richiamato nelle sentenze n. 17357/2020, n. 15450/2019 e n. 30652/2021, con un provvedimento generalmente utilizzato per risolvere questioni procedurali o per decidere in modo sommario questioni di diritto che non richiedono una sentenza formale, cioè una decisione dettagliata. Rispetto alla sentenza, l’ordinanza è infatti di solito più breve e viene spesso emessa per motivi specifici o per risolvere questioni di diritto in modo immediato, senza entrare in una disamina approfondita del merito della causa.

Il caso specifico: Una società ha venduto un immobile mediante atto notarile, versando al notaio le imposte di registro, ipotecarie e catastali e, sebbene il notaio avesse registrato l’atto entro i termini, il versamento delle imposte non è andato a buon fine. A seguito di un tentativo infruttuoso di recupero dal notaio, l’Agenzia ha richiesto il pagamento alle parti contraenti, come previsto dall’articolo 57 del Dpr n. 131/1986, che sancisce la responsabilità solidale tra notaio e parti.

Le argomentazioni delle parti: La società alienante ha contestato la richiesta, sostenendo che il pagamento al notaio doveva liberarla dall’obbligo tributario, richiamando l’articolo 1188 del Codice Civile. Secondo la società, il notaio, autorizzato dalla legge a ricevere le somme, era l’unico responsabile del versamento.

Le decisioni delle commissioni tributarie: La Commissione Tributaria Provinciale di Roma e quella Regionale del Lazio, hanno respinto il ricorso, confermando la responsabilità solidale prevista dal Dpr n. 131/1986.

Il giudizio della Cassazione | La Suprema Corte ha ribadito che:

  • La registrazione telematica non modifica la responsabilità solidale tra notaio e parti.
  • Il notaio ha un ruolo di garanzia per il soddisfacimento del credito tributario, ma il presupposto impositivo resta in capo alle parti contraenti.
  • Non esistono norme che liberino le parti dall’obbligo tributario se il notaio non versa le imposte.

La Cassazione ha citato precedenti sentenze, come la n. 13653/2009, per confermare l’infondatezza della presunta illegittimità costituzionale di questa responsabilità solidale.

Conclusioni: Secondo i giudici, quindi, il notaio ha un ruolo di garanzia per il pagamento delle imposte, ma le imposte stesse sono a carico delle parti contraenti. La Corte ha ribadito infatti che, nonostante l’illegittima appropriazione delle somme da parte del notaio, la responsabilità impositiva riguarda esclusivamente le parti, non il notaio.

La decisione riflette anche la posizione già espressa in precedenti sentenze, come quella n. 13653/2009, che ha respinto l’eventuale illegittimità costituzionale della responsabilità solidale.


Fonte: Fiscooggi.it – 14 novembre 2024

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