
È possibile, in sede di rogito, conservare la possibilità di fruire delle detrazioni residue dopo la cessione?
L’articolo 16-bis del Tuir, al comma 8, stabilisce che, in linea generale, la parte di detrazione non ancora fruita viene trasferita automaticamente all’acquirente dell’immobile.
Questo passaggio, avviene per i rimanenti anni d’imposta previsti.
Tuttavia, la normativa prevede che le parti possano accordarsi diversamente, in modo che le quote residue rimangano in capo al venditore.