
La proprietà di un immobile affittato a terzi nello stesso Comune, non consente di accedere nuovamente ai benefici fiscali per un successivo acquisto.
È quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 3596/2026, che ha posto fine alle speranze di qualche contribuente.
L’indisponibilità di un alloggio derivante da un contratto di locazione, infatti, non costituisce un’inidoneità oggettiva, bensì il frutto di una scelta volontaria e discrezionale di chi ne è proprietario. L’aver concesso in locazione la propria abitazione, quindi, non autorizza a dichiararla “inidonea” al solo scopo di ottenere l’imposta di registro al 2% o l’IVA al 4% su un secondo atto di compravendita.




