Entro la fine dell’anno acquisterò, come pertinenza della prima casa, un box di nuova costruzione realizzato da una società a seguito del cambio d’uso di alcuni locali, da magazzino ad autorimessa. Avrò diritto alla detrazione del 50%?
Per richiedere la detrazione per acquisto di box auto di pertinenza dell’abitazione principale, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate, è necessario verificare, preliminarmente, se il box che si intende acquistare è di “nuova costruzione”. Oppure se realizzato, come sembrerebbe dal quesito, a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili già esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi.
Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e, a breve, riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione. Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni. La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015).
Ho intenzione di chiedere un mutuo per ristrutturare la mia abitazione. Posso detrarre gli interessi passivi del mutuo, dal momento che si tratta della prima casa? Ci sono altri requisiti o condizioni da rispettare?
Per il pagamento degli interessi passivi, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, spetta la detrazione Irpef del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter del Tuir).
Per quanto riguarda requisiti e condizioni per richiedere l’agevolazione, nonché i limiti di detraibilità, si ricordano le principali regole:
Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella e, a breve, vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. Essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?
La risposta è negativa. Al verificarsi di determinate condizioni, infatti, la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce, anche ai familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo 16-bis del Tuir (pari, attualmente, al 50% delle spese sostenute). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.
È possibile usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa?
La risposta è affermativa. Come è noto, infatti, la persona che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998).
In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto.
Devo vendere l’immobile acquistato tre anni fa, per il quale ho usufruito delle agevolazioni prima casa e sono consapevole che per evitare di dover pagare le maggiori imposte dovute dovrei acquistare un altro immobile entro un anno. Questa regola vale anche se decidessi di acquistare il diritto di usufrutto di una nuova abitazione?
Come è noto, il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici.
La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).