
La Corte Suprema di Cassazione – con una recente ordinanza – ha confermato che, ai fini dell’agevolazione prima casa, la superficie utile dell’immobile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità.
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassando la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva dato ragione ad un contribuente contro la negazione delle agevolazioni “prima casa” da parte dell’Agenzia.