La risposta è affermativa.
Come è noto, infatti, la persona che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998).
In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto.
Considerate le modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa” (articolo 1, comma 55 della legge n. 208/2015), il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto (circolare n. 12/2016).
Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della ‘prima casa’.
Si ricorda, però, che il credito non spetta a coloro che per l’acquisto dell’immobile non fruiscono o decadono dal beneficio dell’aliquota (Iva o registro) agevolata.
Fonte: Fiscooggi.it – 11 novembre 2024