Oltre alla classica detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio vi è un’altra tipologia di agevolazione che riguarda immobili soggetti a interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.
È la detrazione Irpef al 50% a cui ha diritto chi acquista o colui a cui viene assegnato un’unità immobiliare che fa parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione da parte di ditte di costruzione o cooperative edilizie.
L’unica condizione è che tali ditte procedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 18 mesi (prima erano 6) dalla data di fine dei lavori.
La detrazione fiscale fruibile dall’acquirente (o dall’assegnatario) è al 50% e ha come limite massimo di spesa 96mila Euro per unità immobiliare. Il termine di tempo entro cui si può fruire di tale detrazione al 50% è il 31 dicembre 2015, anche se è stata annunciata una proroga al 2016 da inserire nella prossima Legge di Stabilità.
Vediamo da vicino le caratteristiche e le condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale.
In primo luogo, gli interventi a cui deve essere sottoposto l’immobile oggetto dell’acquisto o assegnazione devono essere di:
– restauro e risanamento conservativo: si intendono per tali gli interventi che vengono eseguiti per conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità come ad esempio il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari
– ristrutturazione edilizia: si intendono gli interventi volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione, questa ha misura pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 (probabilmente prorogabile nel 2016).
L’acquirente o colui al quale viene assegnato l’immobile deve calcolare la detrazione a prescindere dal valore degli interventi realizzati su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita, comprensivo di IVA, o di assegnazione dell’abitazione.
Esempio: si pensi al contribuente che acquista da una ditta di costruzioni un immobile ristrutturato per 150.000 Euro. In tal caso il costo forfettario della ristrutturazione è di 37.500 Euro (25% di 150.000) e la detrazione fruibile è pari a 18.750 Euro (50% di 37.500).
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo e il limite massimo di spesa ammesso, ossia 96mila Euro, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non al numero delle persone partecipanti alla spesa.
Si può fruire della detrazione anche in riferimento agli importi versati in acconto a patto che sia stipulato un preliminare di vendita e sia stato registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.
Per quanto concerne infine la documentazione necessaria per godere dell’agevolazione occorre conservare ed esibire a richiesta del Fisco l’atto di acquisto o di assegnazione (o anche il preliminare di vendita registrato).
Non è necessario invece che il pagamento sia effettuato con bonifico.
Fonte: cosedicasa.com – 12 ottobre 2015