
In linea di principio, quando un mutuo è intestato a più soggetti, ciascun cointestatario ha diritto a detrarre esclusivamente la propria quota di interessi passivi.
La normativa fiscale, infatti, non consente – di norma – la possibilità di portare in detrazione la quota di interessi sostenuta per conto di altri familiari, anche se fiscalmente a carico.
Ma esiste un’eccezione a questa regola, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, che si applica in presenza di quattro specifiche condizioni.
La regola generale per i mutui cointestati:
In linea di principio, quando un mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può usufruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, senza poter detrarre quella pagata per conto di familiari, anche se fiscalmente a carico.
In una situazione standard, quindi, il limite massimo di 4.000 euro su cui calcolare la detrazione del 19% viene ripartito tra i cointestatari.
Se, ad esempio, due persone cointestano un mutuo, ognuna potrà detrarre gli interessi fino ad un limite massimo di 2.000 euro.
L’eccezione per il coniuge fiscalmente a carico:
La normativa prevede una deroga significativa per i coniugi.
Nel caso di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e cointestato tra i due coniugi, infatti, se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficiare della detrazione fiscale per entrambe le quote.
Questo significa che il coniuge che sostiene interamente la spesa, può detrarre gli interessi passivi sull’intero importo massimo di 4.000 euro.
È importante sottolineare che questa disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2001, si applica a tutti i contratti di mutuo, a prescindere dalla data in cui sono stati stipulati.
Per poter usufruire di questa agevolazione, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, devono essere però soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- Titolarità del mutuo e della proprietà: la detrazione spetta solo se l’intestatario del mutuo è anche proprietario (o comproprietario) dell’immobile. Se un genitore contrae un mutuo per finanziare l’acquisto della casa del figlio, non potrà detrarre gli interessi, poiché il beneficio spetta unicamente al proprietario dell’immobile.
- Status di coniuge a carico: uno dei coniugi deve risultare fiscalmente a carico dell’altro nell’anno d’imposta di riferimento.
- Abitazione principale: l’immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.
- Sostenimento della spesa: il coniuge che si avvale della detrazione totale deve aver effettivamente sostenuto l’intera spesa relativa al pagamento delle rate.
Garanzia ipotecaria e definizione di familiare:
La normativa fiscale presenta alcune importanti specifiche da conoscere.
Per quanto riguarda la garanzia, non è necessario che l’ipoteca sia iscritta sull’immobile acquistato.
La detrazione, infatti, è ammessa anche se la garanzia ipotecaria è posta su un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale.
Inoltre, per l’individuazione della qualifica di “familiare“, si fa riferimento all’articolo 5 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) ed alla Circolare del 26/01/2001 n. 7 dell’Agenzia delle Entrate, che includono:
- il coniuge (anche separato, fino a sentenza di divorzio);
- i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli/sorelle, zii);
- gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
In caso di divorzio, il coniuge che ha lasciato l’abitazione può comunque continuare a beneficiare della detrazione per la sua quota, a patto che nell’immobile continuino a vivere i suoi familiari (ad esempio, i figli).
Come dimostrare il sostenimento della spesa?
Per poter applicare la detrazione sull’intera quota di interessi, è cruciale poter dimostrare di aver effettivamente sostenuto tutta la spesa.
La modalità più efficace è effettuare il pagamento delle rate da un conto corrente intestato unicamente al coniuge che beneficia della detrazione.
In alternativa, si può utilizzare un conto cointestato, a condizione che su di esso vengano accreditati solo i redditi del coniuge che si fa carico della detrazione.
È fondamentale, inoltre, conservare con cura tutta la documentazione, come le quietanze di pagamento e la certificazione annuale degli interessi passivi rilasciata dalla banca.
Fonte: Fisco Oggi – 29 settembre 2025
MUTUO: la detrazione degli interessi e oneri accessori, corrisposti per l’abitazione principale