La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una nuova detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
In un recente studio, il Notariato analizza quali sono i presupposti per poter accedere al beneficio: dalle condizioni dei soggetti (tanto acquirenti come imprese), alle caratteristiche degli immobili, fino alla descrizione del meccanismo per poterne usufruire.
Caratteristiche dell’acquirente e del venditore:
La detrazione è riservata alle persone fisiche soggette ad Irpef, a condizione che l’impresa cedente abbia costruito le unità immobiliari oggetto di trasferimento.
Caratteristiche degli immobili:
Deve trattarsi di unità immobiliari di tipo residenziale, non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso, la classe energetica deve essere di tipo A o B ed è irrilevante se l’immobile sia o meno utilizzato quale abitazione principale.
Il beneficio spetta anche per le “seconde case” a disposizione nello stesso Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in località turistiche.
È altresì irrilevante l’effettivo utilizzo dell’immobile dall’acquirente.
Pertanto è detraibile l’Iva anche degli immobili non utilizzati o utilizzati solo per una parte dell’anno in quanto a disposizione, ovvero concessi in locazione a terzi.
Inoltre non è necessario che l’acquirente manifesti espressamente nel rogito la volontà di fare valere il beneficio.
Il principio di cassa:
Non è sufficiente che l’immobile abitativo sia acquistato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ma anche l’Iva deve essere corrisposta al cedente entro il medesimo arco temporale.
Inoltre la detrazione non è trasferibile nell’ipotesi di successiva cessione dell’immobile che ha dato diritto all’agevolazione.
La detrazione deve essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’Irpef lorda.
Fonte: Notariato – Studio n. 7-2016/T