Ristrutturazione: il familiare convivente può detrarre le spese, se l’immobile non è l’abitazione principale?

Ristrutturazione: il familiare convivente può detrarre le spese, se l’immobile non è l’abitazione principale?
È possibile per il compagno convivente fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione sull’immobile che non costituisce l’abitazione principale della coppia?

Sì, il partner convivente di fatto può beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, anche se l’immobile non è di sua proprietà.
Questa importante apertura è stata ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 2016, che ha allineato la normativa fiscale all’evoluzione sociale e giuridica delle unioni di fatto.

Il diritto alla detrazione, infatti, non richiede un contratto di matrimonio o un’unione civile, perché l’elemento chiave è la stabile convivenza, che conferisce al partner “non proprietario” un titolo di detenzione dell’immobile.

Come si dimostra la stabile convivenza?

Ai fini fiscali, la stabile convivenza si certifica attraverso l’istituto della famiglia anagrafica, come previsto dalla legge n. 76/2016.
Lo status di conviventi, infatti, può essere facilmente verificato tramite i registri anagrafici del Comune o attestato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L’evoluzione normativa: dal comodato al riconoscimento della convivenza

In passato, per accedere al bonus, il convivente non proprietario doveva essere titolare di un contratto di comodato d’uso gratuito registrato.
La legge n. 76/2016 (nota come “legge Cirinnà”), invece, ha superato questa rigidità, attribuendo una specifica rilevanza giuridica alla convivenza.

Di conseguenza, la disponibilità dell’immobile è considerata implicita nel rapporto di convivenza stesso, rendendo superfluo un contratto formale.

Non solo l’abitazione principale:

Un chiarimento fondamentale riguarda l’ambito di applicazione.
La detrazione per il convivente more uxorio, infatti, non è limitata esclusivamente all’abitazione principale della coppia.
Il beneficio fiscale, quindi, si estende a qualsiasi immobile in cui si esplica concretamente il rapporto di convivenza, a condizione che il partner sostenga le relative spese di ristrutturazione.

Sintesi dei requisiti necessari:

Per garantire il corretto accesso al beneficio fiscale, quindi, è necessario che il convivente non proprietario rispetti le seguenti condizioni:

  • Sostenere direttamente le spese per gli interventi di recupero edilizio.
  • Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la Partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
  • Dimostrare lo status di stabile convivenza con il proprietario dell’immobile, al momento dell’avvio dei lavori.

Le condizioni generali da rispettare:

Oltre ai requisiti legati allo status di convivente, è fondamentale ricordare che il diritto alla detrazione è subordinato al rispetto di tutte le condizioni generali previste dall’articolo 16-bis del TUIR.
Queste regole si applicano a chiunque sostenga la spesa e, in particolare, bisogna assicurarsi che:

  • Gli interventi rientrino tra quelli ammessi dalla legge (es. manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).
  • La spesa massima detraibile non superi il limite di 96.000 euro per singola unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali.
  • Venga conservata tutta la documentazione necessaria, come fatture, ricevute dei bonifici parlanti e le eventuali abilitazioni amministrative (CILA, SCIA).

Fonte parziale: FiscoOggi – 18 agosto 2025

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