Imposta di registro: rimborso versamento eccedente

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo alla possibilità di rimborso versamento eccedente dell'Imposta di registro

Ho diritto a chiedere il rimborso dell’imposta di registro, versata nella misura del 3% sull’acconto pagato al momento del preliminare, per la quota eccedente quella compensata al momento del definitivo?

La risposta è affermativa.
L’imposta di registro proporzionale, pagata per la registrazione del contratto preliminare di compravendita (pari allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita), viene infatti detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Quando l’importo già pagato è superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il contribuente ha diritto, quindi, ad ottenere il rimborso della maggiore imposta versata.

Si ricorda, inoltre, che il rimborso va richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo e che la domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione.


Fonte: Agenzia Delle Entrate – 12 giugno 2024