Incentivo fiscale per l’acquisto di Case da affittare

È in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015, relativo alla deduzione Irpef dal reddito complessivo.
Sarà pari al 20% del prezzo di acquisto (risultante dall’atto di compravendita) degli appartamenti destinati alla locazione, nel limite massimo di spesa di 300mila euro.
Per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro.

È l’incentivo, da ripartire in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che è riservato a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi.

L’agevolazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.
In entrambe le ipotesi (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solo se si tratta di persona fisica non esercente attività commerciale

Viene pertanto concesso all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto (effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che rispondono a questi due requisiti:
– siano invendute alla data del 12 novembre 2014;
– abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso (di cui all’art. 25 Testo Unico dell’Edilizia.

La deduzione spetta ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà.

Una precisazione: per unità immobiliari invendute si intendono abitazioni già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali, sempre alla data del 12 novembre 2014, sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato; nonchè quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la stipula di una convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell’intervento.

Deve inoltre trattarsi di unità immobiliari destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione (non tra genitori e figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (seguendo norme specifiche sull’entità massima del canone), non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ubicate in zone agricole e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

Fonte: ediliziaurbanistica.it – 10 dicembre 2015