Legge di Stabilità 2016: diversi interventi per la Casa

Le Abitazioni principali:
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale.
Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell’ente sarà il 90%).

Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 Euro.

Gli Affitti concordati:
Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998).
Dal 2016 l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75%.

I comodati:
È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.
Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

Le “assimilazioni”:
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:
– abitazioni dei residenti all’estero;
– abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
– alloggi sociali;
– ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
– immobile dei militari;
– se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle Coop edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

Fonte: Il Sole 24 Ore – 28 dicembre 2015