La circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità fiscali in materia di plusvalenze da Superbonus introdotte dalla legge di bilancio 2024.
Il Notariato – con il recente studio n. 90 – 2024/T – pur non condividendone alcune delle conclusioni, ha predisposto un nuovo contributo sul medesimo tema, con il duplice scopo di analizzarne più nel dettaglio i contenuti e di trarne alcune indicazioni utili sul piano operativo.
Nello specifico, muovendo dalle risultanze di tale documento di prassi, ha approfondito l’iter che dovrebbe orientare l’attività del Notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte previste dalle nuove disposizioni rispetto al singolo caso concreto.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, si è pronunciata solo su alcune delle questioni più discusse riguardo i soggetti interessati, l’oggetto della cessione, la tipologia dell’intervento e la data di conclusione dello stesso intervento agevolato, mentre su altre tematiche ha lasciato ancora all’operatore – ovvero al notaio – il compito di risolverle in via interpretativa.
Le conclusioni della circolare, infatti, possono essere così sintetizzate:
- la plusvalenza disciplinata dalla lettera b-bis) dell’art. 67 del Tuir può risultare imponibile a prescindere dal soggetto che ha eseguito l’intervento (cedente o terzo avente diritto), dalla percentuale di detrazione spettante ai sensi dell’art. 119 (non solo quella del 110%), dalle modalità di fruizione di quest’ultima (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito) e soprattutto a prescindere dalla tipologia d’intervento effettuato (non necessariamente di natura edilizia);
- la cessione di unità immobiliari è considerata idonea al conseguimento di plusvalenze anche se l’intervento ammesso al Superbonus sia stato effettuato sulle parti comuni dell’edificio di cui le stesse facciano parte. Di conseguenza non rileva che sulla singola unità siano stati effettuati anche interventi trainati;
- la plusvalenza disciplinata dalla lettera b-bis) dell’art. 67 del Tuir riguarda solo la prima cessione effettuata dopo la conclusione dell’intervento ammesso al Superbonus;
- sono espressamente escluse dalla nuova plusvalenza le cessioni di immobili acquisiti per successione e, al ricorrere di determinati requisiti temporali, anche di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
L’analisi del notariato è stata sviluppata con riflessioni sulla rilevanza dei lavori sui beni comuni, sulla misura della percentuale di detrazione e sulla natura dell’intervento che abbia interessato l’unità immobiliare oggetto di vendita, su cui si è posta maggiormente la differenza di vedute tra quanto sostenuto nello studio n. 15 del 2024 e quanto indicato ai propri Uffici dall’Agenzia delle Entrate nella circolare predetta.
Dallo studio emerge che, con riferimento ad alcune problematiche, la circolare emanata dall’Agenzia Delle Entrate ha formulato delle soluzioni che si possono ritenere risolutive, mentre riguardo altre, invece, occorrerà completarne le indicazioni alla luce delle normative vigenti e degli altri documenti di prassi in materia di Superbonus.
E, con riferimento ad ulteriori aspetti non trattati nella stessa circolare, viene precisato che sarà ancora necessaria l’opera dell’interprete.
Le risultanze della circolare, infatti, palesano tutte le difficoltà che anche la stessa Agenzia delle Entrate ha incontrato nell’interpretazione della nuova normativa, i cui limiti e incertezze, ancora sussistenti e difficilmente risolvibili in via interpretativa, inducono a confidare in un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
Che, si auspica, tenga conto anche delle proposte formulate nello studio n.15 del 2024, in un’ottica perequativa dei vantaggi del Superbonus e di coerenza sistematica con la normativa previgente.
Fonte: Notariato | Francesco Raponi – 23 settembre 2024
Superbonus: alcuni chiarimenti sulla plusvalenza relativa alla cessione degli immobili