La risposta al quesito è negativa.
L’imposta di registro pagata in misura fissa per la registrazione del contratto preliminare, infatti, non è scomputabile (circolare n. 18/2013).
Ci si riferisce, chiaramente, all’imposta di 200 euro dovuta indipendentemente dall’entità del prezzo di compravendita, da versare unitamente all’imposta di bollo (nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe).
Se nel preliminare è previsto un pagamento, sarà inoltre dovuta inoltre anche l’imposta di registro proporzionale (lo 0,50% delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria o il 3% delle somme corrisposte in acconto sul prezzo di vendita.
Queste imposte, versate in relazione alla caparra confirmatoria e al pagamento di acconti di prezzo, potranno essere poi detratte dai tributi dovuti in sede di stipula del contratto definitivo di compravendita.
Nel caso in cui l’imposta proporzionale, versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, dovesse risultare superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetterà il rimborso della maggiore imposta versata.
Tale rimborso dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo, con una domanda di rimborso da presentare all’ufficio che ha eseguito la registrazione.
Fonte: Agenzia Delle Entrate – 6 maggio 2024