Il regolamento di condominio: contenuto, tipologie e clausole

Il regolamento di condominio: contenuto, tipologie e clausole

Il regolamento di condominio, come dice il nome, regola la vita di condominio, indicando le norme da seguire sull’uso dei beni comuni, sulla ripartizione delle spese, sul decoro del palazzo e così via (art. 1138 c. 1 c.c.).

L’adozione del regolamento condominiale è obbligatoria negli stabili in cui il numero di condomini sia superiore a dieci (art. 1138 c. 1 c.c.), mentre la presenza dell’amministratore è prevista come obbligatoria nei condominii che abbiano più di otto condomini (art. 1129 c. 1 c.c.).

È sempre redatto in forma scritta, a pena di nullità (Cass. S.U. 943/1999), e si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall’amministratore (art. 1130 c. 1 n. 7 c.c.).

Deve contenere:

  • le norme circa l’uso delle cose comuni;
  • le norme circa la ripartizione delle spese (di norma attraverso l’approvazione di una o più tabelle millesimali);
  • le norme per la tutela del decoro dell’edificio;
  • le norme relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento, o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento è approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino – quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni – ed in nessun caso possono derogare ai seguenti articoli del codice civile:
• 1118, comma 2 (divieto alla rinuncia del diritto sulle parti comuni);
• 1119 (indivisibilità delle parti comuni);
• 1120 (disciplina in tema di innovazioni);
• 1131 (rappresentanza dell’amministratore);
• 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti);
• 1136 (disciplina in tema di assemblee – costituzione e maggioranze);
• 1137 (impugnazione delle delibere assembleari).

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO:

  • Regolamento esterno: è il regolamento predisposto dall’unico originario proprietario (ad es. il costruttore), allegato ed approvato in tutti gli atti di vendita delle unità costituenti l’intero condominio.
  • Regolamento interno: è il regolamento approvato dai condomini in sede assembleare.
  • Regolamento contrattuale: è il regolamento approvato da tutti i condomini.
    Lo è per definizione il regolamento esterno (che viene allegato ai singoli atti di acquisto ed espressamente approvato da ciascun condomino/acquirente).
    Lo è anche un regolamento interno e approvato da tutti i condomini all’unanimità.
    Non tutte le clausole contenute in un regolamento contrattuale (benché approvate all’unanimità) richiedono per la loro modifica il consenso unanime di tutti i soci.
    L’unanimità è richiesta solo per la variazione delle cd. “clausole contrattuali”.
  • Regolamento assembleare: è il regolamento “interno” che sia stato approvato dai condomini in sede assembleare a maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio).

Clausole contrattuali: trattasi delle clausole del regolamento che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero che attribuiscono ad alcuni condomini diritti maggiori rispetto agli altri; possono essere introdotte, modificate o eliminate solo all’unanimità.
Clausole regolamentari: trattasi delle clausole del regolamento destinate alla disciplina delle parti comuni e dei servizi, dell’amministrazione, ecc.
Non incidono su posizioni soggettive e possono essere introdotte, modificate o eliminate a maggioranza ex art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) anche se contenute in regolamenti contrattuali.


Fonte: notariato.it – Vivere in condominio