
Dal 1 gennaio 2025 il panorama delle successioni in Italia è cambiato radicalmente, perché con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 139/2024 è stato introdotto il principio della totale autoliquidazione dell’imposta.
Se in precedenza il contribuente calcolava autonomamente solo le imposte ipotecarie e catastali, oggi l’onere del calcolo (facilitato dal nuovo applicativo online) e del versamento immediato si estende anche all’imposta di successione principale.
Le criticità operative di questa riforma sono al centro del recente Studio n. 58-2025/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato.
Il documento evidenzia come l’implementazione tecnica delle norme rischi di creare un disallineamento sostanziale tra la legge e la “burocrazia digitale” del nuovo modello telematico.
Il paradosso degli “Errori Bloccanti”: le istruzioni che diventano legge
Il cuore della critica mossa dal Notariato riguarda la natura vincolante delle istruzioni ministeriali. In linea di diritto, le istruzioni per la compilazione dei modelli fiscali sono atti amministrativi e non fonti normative primarie e, quindi, non dovrebbero poter derogare alla legge, né vincolare il giudice tributario.
Nella pratica, però, il software di compilazione ribalta questo principio attraverso il meccanismo degli errori bloccanti: se il contribuente tenta di inserire dati in modo difforme dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate — anche quando tale interpretazione è opinabile — il sistema impedisce l’invio.
- Acquiescenza forzata: il contribuente è costretto ad adeguarsi all’interpretazione del Fisco, per evitare il blocco, rinunciando di fatto al diritto di difesa preventiva.
- Ritorno al “Solve et Repete”: con l’autoliquidazione totale, si è costretti a pagare subito somme che si ritengono non dovute, per poi sperare in un rimborso.
La trappola della data di presentazione:
Un’altra criticità operativa, rilevata dagli esperti del Consiglio Nazionale, riguarda il momento esatto in cui la dichiarazione si considera presentata.
Le nuove istruzioni, infatti, introducono un criterio privo di base normativa: la validità scatta solo al ricevimento della seconda ricevuta.
Questo meccanismo crea un pericoloso disallineamento temporale:
- Prima ricevuta (trasmissione): viene rilasciata spesso il giorno successivo all’invio del file.
- Seconda ricevuta (esito): arriva successivamente ai controlli formali e all’addebito delle imposte.
- Rischio sanzioni: se l’invio avviene l’ultimo giorno utile, ma la seconda ricevuta tarda, la dichiarazione può essere considerata tardiva o omessa in caso di scarto.
Soggetti passivi: rischi per rinuncianti e legatari
Il nuovo modello telematico mostra rigidità anche nella gestione delle qualifiche dei soggetti coinvolti nella successione, con due anomalie principali segnalate dallo Studio.
Il software impone di indicare tra i soggetti anche chi ha rinunciato all’eredità, qualificandolo impropriamente come “erede”. La sottoscrizione del modello potrebbe essere usata da creditori per sostenere che ci sia stata un’accettazione tacita, creando rischi patrimoniali per chi voleva restarne estraneo.
2. L’Autonomia negata del Legatario:
Mentre la legge distingue le obbligazioni, il software spinge verso una solidarietà forzata, limitando la possibilità per il legatario di presentare dichiarazione autonoma solo se non l’hanno già fatto gli eredi, ignorando eventuali disaccordi tra le parti.
Trust e successioni: la norma vs. il software
Il D.Lgs. 139/2024 ha finalmente codificato il momento impositivo per i Trust, recependo l’orientamento della Cassazione ma lasciando al contribuente una scelta strategica fondamentale.
- Tassazione “All’uscita” (Regime Ordinario): si paga l’imposta solo nel momento finale, quando i beni vengono effettivamente trasferiti dal Trust ai beneficiari.
- Tassazione “All’entrata” (Opzione Facoltativa): il contribuente può scegliere di pagare subito (al conferimento dei beni) per “affrancare” il valore e non pagare nulla al momento dell’uscita, utile se si prevedono futuri incrementi di valore.
Tuttavia, le istruzioni ministeriali sembrano depotenziare questa seconda opzione, rendendola economicamente svantaggiosa attraverso il software di compilazione:
- 1. IL CONFLITTO SU ALIQUOTE E FRANCHIGIENORMA VS SOFTWARE: se si opta per pagare subito (“All’entrata”) ma i beneficiari sono indicati genericamente (es. “i discendenti”), la legge permetterebbe l’applicazione dell’aliquota ridotta (4%) con franchigia.
Il software, invece, applica rigidamente l’aliquota massima dell’8% senza franchigia, penalizzando ingiustamente il contribuente. - 2. L’EFFETTO STRATEGICO NEGATO RISCHIO OPERATIVO: l’impostazione rigida del modello telematico rende l’opzione della tassazione anticipata economicamente insostenibile.
Questo costringe di fatto il contribuente a scegliere il regime ordinario (“All’uscita”), anche quando la tassazione immediata sarebbe stata la scelta patrimoniale più efficiente.
Agevolazioni “Prima Casa”: incongruenze sulle pertinenze
Il modello crea una separazione artificiosa tra acquisti onerosi e gratuiti.
Viene, infatti, talvolta negata l’agevolazione sulla pertinenza acquisita per successione se l’immobile principale è stato acquistato a titolo oneroso, nonostante la normativa preveda un trattamento uniforme.
La Soluzione proposta: “errori forzabili“
Il Consiglio Nazionale del Notariato suggerisce una modifica tecnica essenziale: sostituire gli attuali “errori bloccanti” con “errori forzabili”.
Questo permetterebbe al contribuente di segnalare l’anomalia senza bloccare l’invio, preservando il diritto di discostarsi motivatamente dalle interpretazioni dell’Agenzia e di difendersi in sede di accertamento, ripristinando un corretto equilibrio costituzionale.
Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – 15 gennaio 2026
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