Il contribuente che trasferisce una propria abitazione al mandatario non è nelle condizioni di poter acquistare un’altra abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024, a seguito di una specifica vicenda processuale.
La titolarità di un immobile, infatti, resta in capo al mandante fino a quando il mandatario non trasferisce l’abitazione oggetto del mandato a un terzo.
Tale decisione chiarisce nuovamente il rapporto giuridico tra mandante e mandatario, con particolare riferimento alla gestione dei beni immobili.