Anche se le somme dovute vengono consegnate al notaio, le parti contraenti restano solidalmente responsabili del pagamento delle imposte qualora il pubblico ufficiale non provveda al versamento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024, ha ribadito infatti che – in caso di omesso pagamento delle imposte da parte di un notaio – l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi alle parti contraenti per il recupero delle somme dovute, anche se queste ultime hanno già versato gli importi al notaio.