
La risposta è affermativa: quando le parti decidono di comune accordo di risolvere un contratto preliminare e restituire la caparra, l’operazione non viene considerata dall’Amministrazione finanziaria come un semplice ripristino della situazione iniziale, bensì come un nuovo atto avente contenuto eguale e contrario a quello originario.
Una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ha definito con chiarezza l’orientamento tributario in materia, stabilendo che la risoluzione consensuale comporti un onere fiscale proporzionale sull’ammontare complessivo della caparra restituita, configurandosi come un autonomo negozio regolato dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
Analizziamo le motivazioni giuridiche, l’impatto economico dell’operazione e le eventuali strategie preventive da adottare in fase di negoziazione.

