
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2482 del 5 febbraio 2026, ha stabilito che la fruizione del beneficio fiscale è legata all’effetto economico (l’aver usufruito dell’imposta agevolata) e non alla natura dell’atto o alla provenienza del denaro.
Chi ha già goduto dell’agevolazione, quindi, non può replicare il bonus su una compravendita successiva se non vende l’immobile preposseduto.
Il caso esaminato riguardava un contribuente che, pur avendo acquistato con tassazione ridotta un immobile pagato dai genitori, pretendeva di accedere nuovamente alle agevolazioni per un acquisto successivo ritenendo l’operazione neutra ai fini fiscali.


