Dal 17 luglio scorso è possibile allegare ai rogiti di compravendita l’inedito «certificato di stato legittimo».
Vale a dire una «dichiarazione asseverata» rilasciata da un tecnico abilitato, attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica oppure la presenza di «tolleranze costruttive», cioè quelle che non eccedono il 2% delle misure e delle cubature previste dal titolo abilitativo o altre difformità di scarsa entità che non pregiudicano l’agibilità dell’immobile.
È quanto si trae dalla lettura combinata dell’articolo 9-bis e dell’articolo 34-bis del Dpr 380/2001 (il Testo unico dell’edilizia), quali risultanti per effetto del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (il D.l. Semplificazioni), in corso di conversione.