MUTUI: Fondo di garanzia giovani per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa

Acquisto prima casa-fondo-garanzia

Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Grazie al fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

Il fondo offre garanzie su finanziamenti ipotecari e dovrebbe essere oggetto di due misure straordinarie previste nel Decreto Sostegni bis, a favore dei giovani che intendono affrontare la spesa della prima casa ma dispongono di scarse risorse.
La prima riguarderebbe un ulteriore sgravio fiscale sugli interessi passivi, l’altra introdurrebbe l’ampliamento del Fondo di Garanzia.

Le proposte di nuove agevolazioni fiscali per i giovani che affrontano la spesa della prima casa sono all’interno del Def, il Documento di Economia e Finanza che contiene il nuovo scostamento di bilancio per un ammontare di 40 miliardi (l’extra deficit richiesto dal Governo rispetto a quanto già autorizzato dal Parlamento).

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA:
La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita’ per l’accesso al credito da parte di:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO:
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi.

COME FARE DOMANDA:
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al fondo).
L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su quello di Consap.


Fonte: dt.mef.gov.it – Dipartimento del Tesoro