Sono proprietario a metà (insieme a mio fratello) di una casa acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa. Oggi vorrei acquistare un immobile, sempre in Italia, spostando la residenza.
Posso usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto?
Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le medesime agevolazioni (nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1, del Dpr n. 131/1986).
Dovrei acquistare una nuda proprietà nello stesso comune in cui sono residente con la mia famiglia e vorrei intestarla a me come prima casa.
Devo cambiare la mia residenza, trasferendola presso la nuda proprietà in questione? O è sufficiente che l’immobile si trovi nello stesso comune?
Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l’acquisto della proprietà di case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi.
Chiaramente, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, Tariffa Parte, prima articolo 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
La Legge di Bilancio per il 2025 è stata approvata definitivamente nella seduta del 28 dicembre 2024, confermando la fiducia al Governo sull’articolo 1 del disegno della legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Tra le misure principali ci sono quelle relative al favorire l’acquisto della prima casa attraverso il Fondo di garanzia mutui, la proroga dei bonus edilizi con modifiche significative alle aliquote e l’ottimizzazione delle risorse destinate a specifiche categorie.
Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e, a breve, riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione.
Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015).
È stata pubblicata oggi la diciannovesima edizione della guida “Agevolazioni fiscali prima casa”, nata in collaborazione tra il Consiglio nazionale del Notariato e le principali associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini in uno dei momenti più significativi della loro vita: l’acquisto della prima abitazione.
Sono tanti, infatti, i cittadini che fanno fatica ad acquistare la loro prima abitazione e che vengono assaliti dai dubbi proprio quando sono sul punto di coronare il loro sogno.
Con l’ansia di non aver calcolato correttamente tutte le spese.
Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella e, a breve, vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie.
Essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?
La risposta è negativa.
Al verificarsi di determinate condizioni, infatti, la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce, anche ai familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo 16-bis del Tuir (pari, attualmente, al 50% delle spese sostenute).
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.