Acquisto dell’appartamento attiguo: è possibile usufruire delle agevolazioni per l’ampliamento?

Acquisto dell’appartamento attiguo: è possibile usufruire delle agevolazioni per l’ampliamento?
Sono passati tre anni dall’acquisto della nostra prima casa: se oggi comprassimo l’abitazione adiacente per ingrandirla, avremmo ancora diritto alle agevolazioni fiscali?
Risposta al quesito:

Sì, nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante allo scopo di creare un’unica abitazione più grande (operazione che tecnicamente si definisce “fusione degli immobili”), il beneficio fiscale spetta di diritto se l’immobile risultante conserva le caratteristiche di abitazione “non di lusso”.
L’agevolazione viene riconosciuta a prescindere dal fatto che l’immobile già posseduto sia stato originariamente acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne mai usufruito.

Il fattore cronologico (i tre anni trascorsi dal primo acquisto), inoltre, non incide in alcun modo sula procedura.

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Durata 1m 50s 14 aprile 2026
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Bonus prima casa e comunione dei beni: la firma di un solo coniuge, rischia di annullare l’agevolazione?

Bonus prima casa e comunione dei beni: la firma di un solo coniuge, rischia di annullare l’agevolazione?
Mio marito sta per firmare l’atto notarile per l’acquisto della nostra prima abitazione. Siamo sposati in regime di comunione legale dei beni, per cui so che, per il diritto civile, diventerò automaticamente comproprietaria al 50%. Alla luce di questo, è necessario che io sia fisicamente presente al rogito o che rilasci delle dichiarazioni formali per ottenere gli sconti fiscali, oppure basta la firma di mio marito?

Acquistare un immobile in regime di comunione legale dei beni può far credere che l’automatismo, previsto dal diritto civile, si applichi in egual misura anche alle rigide regole tributarie.
Ma non è così e ignorare le regole può costare caro.

L’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di legittimità, parlano chiaro: per estendere il bonus “prima casa” sull’intero immobile, non basta il vincolo matrimoniale, perché entrambi i coniugi devono assumersi le proprie responsabilità fiscali tramite dichiarazioni formali in sede di atto pubblico.

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Durata 1m 59s 24 Febbraio 2026
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Credito d’imposta: niente raddoppio dei termini, se si vende prima di riacquistare

Credito d’imposta: niente raddoppio dei termini, se si vende prima di riacquistare
Se ho due anni per vendere la vecchia casa senza perdere i benefici, ho anche due anni per comprarne una nuova e ottenere il credito d’imposta?

La risposta è negativa, se la vendita è stata effettuata prima del nuovo acquisto.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità per il mercato immobiliare, estendendo alcune tempistiche per le agevolazioni sulla prima casa, ma interpretare queste norme richiede cautela.

Ma un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 297 del 26 novembre) ha evidenziato che le nuove finestre temporali non si applicano a tutti i benefici fiscali in modo indistinto.
L’estensione dei termini, infatti, non è simmetrica e, nonostante la recente apertura normativa che concede più tempo per vendere l’immobile pre-posseduto, il termine per il riacquisto rimane invariato.

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Tardiva registrazione dei contratti di locazione: l’Agenzia delle Entrate si allinea, sanzioni più eque

Tardiva registrazione dei contratti di locazione: l’Agenzia delle Entrate si allinea, sanzioni più eque

Con la pubblicazione della risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha messo fine ad un’annosa questione sulla tassazione dei contratti di locazione pluriennali registrati in ritardo.

Abbracciando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, l’Agenzia ha chiarito definitivamente come calcolare la sanzione per tardiva registrazione, non più sull’imposta dell’intera durata del contratto, ma sull’imposta dovuta per la prima annualità.
Un cambio di prospettiva che favorisce un’interpretazione più equa e proporzionata della norma.

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Superbonus su casa donata: è tassabile la plusvalenza, in caso di vendita?

Superbonus su casa donata: è tassabile la plusvalenza, in caso di vendita?
Ho ricevuto una casa in donazione da mia madre, l’ho ristrutturata con il Superbonus e ora vorrei venderla. I lavori sono finiti da poco e non ho mai usato l’immobile come mia abitazione principale.
Dovrò pagare le imposte sulla plusvalenza che realizzerò al momento della vendita?

Data la situazione descritta, la risposta è affermativa e la plusvalenza, cioè l’incremento di valore imponibile che realizzerà dalla vendita della casa, sarà quindi soggetta a tassazione.
Questo avviene perché il caso rientra nella nuova normativa fiscale introdotta per operazioni di questo tipo.

L’intenzione di vendere l’immobile, attiva la nuova normativa per tre ragioni precise: l’immobile è stato riqualificato con il Superbonus, la vendita avverrà a meno di dieci anni dalla conclusione dei lavori e, fattore decisivo, non è stato utilizzato come abitazione principale.
La combinazione di questi elementi fa sì che il guadagno generato dalla vendita venga considerato come “reddito diverso” e, di conseguenza, tassato.

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Agevolazioni Prima Casa: posso usufruirne nuovamente, se ricevo in donazione un immobile?

Agevolazioni Prima Casa: posso usufruirne nuovamente, se ricevo in donazione un immobile?
Posso usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, se possiedo già un immobile acquistato con questo beneficio fiscale e ne ricevo un altro in donazione dai miei genitori? O vale solo in caso di acquisto?

È possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”, anche se il nuovo immobile viene ricevuto tramite una donazione e non un acquisto.
Il beneficio fiscale, infatti, non è legato alla natura onerosa (acquisto) o gratuita (donazione) del trasferimento, ma alla destinazione dell’immobile come abitazione principale, come chiarito dalla circolare n. 12/2016.

La possibilità di usufruire nuovamente del beneficio dipende però da dove si trovi l’immobile già posseduto, perché la norma di riferimento (articolo 1, comma 55, legge n. 208/2015), recentemente aggiornata, consente di cedere l’immobile entro due anni solo se questo si trova in un Comune diverso.
Qualora, invece, l’abitazione si trovi nello stesso Comune, la legge impone di venderla obbligatoriamente prima del nuovo acquisto o donazione, a meno che non sia oggettivamente inidonea.

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