
La sostituzione dell’abitazione principale rappresenta uno dei momenti più delicati, non solo dal punto di vista economico, nella vita di una famiglia.
Allo scopo di evitare duplicazioni d’imposta nel caso di compravendite concatenate, l’ordinamento tributario riconosce un credito d’imposta a chi aliena a titolo oneroso una casa acquistata con le agevolazioni “prima casa” e ne riacquista un’altra con i medesimi requisiti.
La normativa (art. 7, L. 448/1998) stabilisce che il credito spettante sia commisurato all’Imposta di Registro (o all’IVA) corrisposta sul primo acquisto, con una regola di quantificazione rigida: il credito riconosciuto non può mai superare l’imposta dovuta sul nuovo acquisto.
L’amministrazione finanziaria, infatti, riconosce sempre l’importo più basso tra le due somme e l’eventuale eccedenza non dà diritto ad alcun rimborso.




