La risposta è affermativa.
Come è noto, infatti, la persona che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998).
In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto.