Agevolazioni prima casa: posso usufruirne per un’altra casa in donazione?

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo al poter usufruire delle Agevolazioni prima casa per un’altra casa in donazione

Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e, a breve, riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione.
Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015).

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Credito d’imposta: posso usufruirne, se acquisto una nuova “prima casa” prima di aver venduto quella attuale?

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo al credito d’imposta prima casa

È possibile usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa?

La risposta è affermativa.
Come è noto, infatti, la persona che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998).

In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto.

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Superbonus: alcuni chiarimenti sulla plusvalenza relativa alla cessione degli immobili

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo alla possibilità di rimborso versamento eccedente dell'Imposta di registro

Ho letto che chi vende l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus deve pagare un’imposta del 26% sulla plusvalenza. Ma questo vale per tutti gli immobili? Anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario?

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 64) ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, per le cessioni a titolo oneroso (poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024) di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati, con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

Su questa novità l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 13 del 13 giugno 2024.

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Superbonus: imposta sulla plusvalenza realizzata nella vendita dell’immobile

Immagine relativa alla Circolare 13/E sulle imposte, relative alla plusvalenza derivante da lavori di superbonus, in caso di vendita dell’immobile

Come noto, la legge 30 dicembre 2023 n. 213 è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze, generate nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di interventi agevolati riferibili al Superbonus.

A questo proposito l’Agenzia Delle Entrate, con la recente circolare n. 13/E, ha emanato alcune istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

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Imposta di registro: rimborso versamento eccedente

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo alla possibilità di rimborso versamento eccedente dell'Imposta di registro

Ho diritto a chiedere il rimborso dell’imposta di registro, versata nella misura del 3% sull’acconto pagato al momento del preliminare, per la quota eccedente quella compensata al momento del definitivo?

La risposta è affermativa.
L’imposta di registro proporzionale, pagata per la registrazione del contratto preliminare di compravendita (pari allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita), viene infatti detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

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Preliminare di compravendita: si può detrarre l’imposta fissa versata per la registrazione?

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Si può detrarre l’imposta di registro fissa di 200 euro, pagata in fase di registrazione del preliminare di vendita dello stesso?

La risposta al quesito è negativa.
L’imposta di registro pagata in misura fissa per la registrazione del contratto preliminare, infatti, non è scomputabile (circolare n. 18/2013).

Ci si riferisce, chiaramente, all’imposta di 200 euro dovuta indipendentemente dall’entità del prezzo di compravendita, da versare unitamente all’imposta di bollo (nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe).

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