Agevolazioni prima casa: se acquisto una nuda proprietà, devo trasferirvi la residenza?

Agevolazioni prima casa: quesito relativo all'acquisto della nuda proprietà di una casa e della necessità di trasferirvi la residenza
Dovrei acquistare una nuda proprietà nello stesso comune in cui sono residente con la mia famiglia e vorrei intestarla a me come prima casa.
Devo cambiare la mia residenza, trasferendola presso la nuda proprietà in questione? O è sufficiente che l’immobile si trovi nello stesso comune?

Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l’acquisto della proprietà di case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi.

Chiaramente, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, Tariffa Parte, prima articolo 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).

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Legge di bilancio 2025: più tempo per vendere la prima casa, senza perdere il diritto alle agevolazioni

Immagine di un'elegante abitazione dove su una scrivania c'è un calendario che evidenzia l'estensione del tempo per vendere la prima casa, senza perdere il diritto alle agevolazioni

La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto una significativa novità per chi desidera acquistare una nuova casa con i benefici dell’agevolazione “prima casa”, pur possedendo già un immobile acquistato con la medesima agevolazione.

Il comma 116 dell’unico articolo della legge, infatti, ha esteso a due anni il periodo di tempo entro il quale è possibile vendere o donare la “prima casa” già in possesso dell’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione sul nuovo acquisto.

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Agevolazioni prima casa: posso usufruirne per un’altra casa in donazione?

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo al poter usufruire delle Agevolazioni prima casa per un’altra casa in donazione

Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e, a breve, riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione.
Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015).

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Credito d’imposta: posso usufruirne, se acquisto una nuova “prima casa” prima di aver venduto quella attuale?

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo al credito d’imposta prima casa

È possibile usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, se si compra la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa?

La risposta è affermativa.
Come è noto, infatti, la persona che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra (anche mediante appalto o permuta), ha diritto, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il primo acquisto agevolato (articolo 7 della legge n. 448/1998).

In ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta sul secondo acquisto.

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Superbonus: alcuni chiarimenti sulla plusvalenza relativa alla cessione degli immobili

Immagine che mostra alcuni punti interrogativi, per il quesito relativo alla possibilità di rimborso versamento eccedente dell'Imposta di registro

Ho letto che chi vende l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus deve pagare un’imposta del 26% sulla plusvalenza. Ma questo vale per tutti gli immobili? Anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario?

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 64) ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, per le cessioni a titolo oneroso (poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024) di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati, con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

Su questa novità l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 13 del 13 giugno 2024.

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Superbonus: imposta sulla plusvalenza realizzata nella vendita dell’immobile

Immagine relativa alla Circolare 13/E sulle imposte, relative alla plusvalenza derivante da lavori di superbonus, in caso di vendita dell’immobile

Come noto, la legge 30 dicembre 2023 n. 213 è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze, generate nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di interventi agevolati riferibili al Superbonus.

A questo proposito l’Agenzia Delle Entrate, con la recente circolare n. 13/E, ha emanato alcune istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

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