Tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (prevista dall’articolo 16-bis del Tuir) è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
In questi casi, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge per avere diritto all’agevolazione fiscale, si conferma che la detrazione spetta anche quando le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera), sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare.
Si ricorda, infine, che per usufruire della detrazione è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori (risoluzione n. 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio dei lavori.
Fonte: Fiscooggi.it – 16 febbraio 2024