ASTE GIUDIZIARIE: le modalità “senza incanto” o “con incanto”

Aste giudiziarie: modalità di vendita senza incanto o con incanto

Nell’avviso di vendita dell’asta giudiziaria viene sempre evidenziata la specifica modalità di svolgimento “senza incanto” o “con incanto”.
Ci si riferisce, ovviamente, alla vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione o liquidazione dei propri beni a causa di debiti insoluti.

Ma come si caratterizzano e quali sono le differenze?

L’asta senza incanto: in questo tipo di esperimento di vendita all’asta, l’offerente presenta la propria offerta (digitale o cartacea, a seconda dei casi) in conformità a quanto stabilito nell’avviso di vendita.
Questa offerta è vincolante e qualora fosse l’unica valida presentata, anche in mancanza di gara, l’offerente risulterà aggiudicatario.

Qualora invece vi fosse gara tra più offerte valide, si aprirà una fase di rilanci all’esito della quale l’offerta più alta sarà vincente e l’offerente risulterà aggiudicatario in via definitiva.


L’asta con incanto: l’interessato presenta una domanda di partecipazione in busta chiusa.
Il giorno dell’asta, il giudice o il professionista delegato esamina tutte le domande di partecipazione pervenute nei termini e verifica la regolarità della cauzione (non inferiore al 10% base d’asta).

A questo punto i partecipanti ammessi all’asta procedono a presentare le offerte.
Queste non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dell’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, il lotto è aggiudicato all’ultimo offerente.

Questa aggiudicazione però ha natura provvisoria.
Infatti avvenuto l’incanto possono ancora essere fatte offerte d’acquisto (anche da chi non ha partecipato originariamente all’incanto) entro il termine perentorio di dieci giorni, purché il prezzo offerto superi di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

Il giudice o il professionista delegato verificata la regolarità delle offerte indice una nuova gara alla quale potranno partecipare anche gli offerenti ammessi nel precedente incanto che abbiano integrato la cauzione.
Questa nuova gara si svolgerà con le modalità della vendita senza incanto.

La modalità di asta con incanto è comunque, ad oggi, assolutamente residuale.
L’articolo 503 del Codice di Procedura Civile dispone, infatti, che l’incanto può essere disposto solo quando il giudice dell’esecuzione ritenga probabile che si possa ottenere un prezzo di aggiudicazione superiore della metà rispetto al valore del bene, come determinato dalla perizia di stima.

Vedi anche:
ASTE GIUDIZIARIE: la modalità sincrona, sincrona mista e asincrona”


Fonte: notariato.it