
Nell’avviso di vendita dell’asta giudiziaria viene sempre evidenziata la specifica modalità di svolgimento “senza incanto” o “con incanto”.
Ci si riferisce, ovviamente, alla vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione o liquidazione dei propri beni a causa di debiti insoluti.
Ma come si caratterizzano e quali sono le differenze?