Superbonus 110%: plusvalenze sulle cessioni di beni immobili, dal 1 gennaio 2024

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La legge di Bilancio per l’anno finanziario 2024 ha modificato il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1.
Prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza, realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali siano stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus.

A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, se l’immobile su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110% viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus.
Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.
Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).


Come si calcola la plusvalenza:

  • Interventi sull’immobile conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione: le spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito del bonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito ovvero di sconto in fattura, non concorre alla determinazione della base imponibile.
    Nel caso in cui, invece, tali spese siano state detratte in dichiarazione, allora possono essere considerate in diminuzione della base imponibile secondo quanto previsto dall’art. 68 del TUIR;
  • Interventi sull’immobile conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 dall’atto di cessione: in questo caso si deve tenere in considerazione solo il 50% delle spese sostenute.
    Sempre nel caso in cui si sia fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le opzioni di cessione del credito ovvero di sconto in fattura.

Pertanto, nel caso in cui il bonus sia stato fruito mediante detrazione in dichiarazione, le spese sostenute rilevano sempre al 100% nel calcolo della plusvalenza.


Fonte: fiscooggi.it – 30 dicembre 2023