Fondo garanzia prima casa: inclusione tra le categorie prioritarie delle “famiglie numerose” con specifiche condizioni anagrafiche e reddituali

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La legge di bilancio, approvata nella seduta di venerdì 29 dicembre 2023, ha stabilito una maggiore dotazione di 282 milioni di euro, per il Fondo di garanzia per la prima casa.
Contemplando alcune misure relative alle facilitazioni per l’accensione di mutui per la casa di abitazione da parte delle famiglie numerose, per supportare l’acquisto nel 2024 di una casa di abitazione.

Sono stati inclusi, infatti, tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito:

  1. nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui;
  2. nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45.000 euro annui;
  3. nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50.000 euro annui.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento ed il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente:

  • nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera “A” indicata precedentemente;
  • dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla precedente lettera “B”;
  • del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei della lettera “C”.

Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti – specifica la legge di bilancio – è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente:

  • all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera “A” che precede;
  • al 9% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera “B” che precede;
  • del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera “C” che precede.

È prevista, inoltre, una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).

Infine, la legge di bilancio dispone che, per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.


Fonte: fiscooggi.it – 30 dicembre 2023