L’articolo 2 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha modificato la disciplina in tema di agevolazioni “prima casa”, al fine di uniformare la legislazione nazionale agli atti dell’Unione europea e alle decisioni della Corte di giustizia Ue.
In particolare, la modifica riguarda gli acquisti effettuati in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro.
La nuova disciplina, in relazione all’acquisto agevolato compiuto dal contribuente emigrato all’estero per ragioni di lavoro, stabilisce quindi che debbano ricorrere le seguenti condizioni:
- l’acquirente deve aver risieduto oppure svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
- l’immobile deve essere situato nel comune di nascita oppure nel comune in cui lo stesso soggetto aveva la residenza, o svolgeva l’attività prima del trasferimento all’estero.
In presenza di queste condizioni, quindi, il soggetto emigrato per ragioni di lavoro, può godere delle agevolazioni “prima casa” senza essere tenuto ad avere, o spostare, la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione agevolata.
Chiaramente, devono sussistere gli altri requisiti previsti nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, recato dal D.P.R. n.131/1986 (che disciplina le agevolazioni “prima casa”), ossia:
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- l’acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
La nuova normativa, al ricorrere dei presupposti sopra indicati, non contiene alcun riferimento alla cittadinanza dell’acquirente e, pertanto, si ritiene sia applicabile sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri.
Fonte: Studio legale FIMAA Roma | Dott. Michele Pizzullo – 25 luglio 2023