Dal 2016 i benefici fiscali relativi all’acquisto della “prima casa” sono stati estesi anche a chi sia già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dall’acquisto (anche se per successione o donazione) del nuovo immobile.
Nel rispetto di tale ultima condizione, quindi, la risposta al quesito è positiva.
Si ricorda che per usufruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto della “prima casa”, la norma dispone che debbano ricorrere le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”.
Tale disposizione richiede che, oltre alla residenza nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare (che non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9), l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.
Fonte: fiscooggi.it – 14 febbraio 2024