Mutui prima casa: garanzia CONSAP dell’80% prorogata al 31 dicembre 2023

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È operativa dal 30 settembre scorso l’ulteriore proroga della garanzia all’80% del Fondo prima casa, stabilita dal Decreto Legge 132 del 29 settembre 2023.

Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa (c.d. Fondo prima casa), è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c.
Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca, offrendo una garanzia pubblica sul mutuo per l’acquisto della prima casa.

Consap si occupa dell’esame delle domande trasmesse telematicamente dai soggetti finanziatori, per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia del Fondo.
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2023, sono pervenute quasi 50.000 domande, di cui circa il 63% per la garanzia all’80%.
Tipologia di garanzia, quest’ultima, richiesta quasi esclusivamente da giovani under 36.


Cartteristiche dell’immobile da acquistare: L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.


Caratteristiche del Fondo: il Fondo Prima Casa è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero).
Con esclusione del caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro ed il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50%.

Alle categorie (c.d. prioritarie) è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
Ovvero:

  • giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
  • giovani di età inferiore a 36.

Garanzia all’80%: il Decreto Sostegni bis ha previsto, inoltre, la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal Decreto Legge 29.9.2023, n.132, “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

In particolare è stato previsto che, per le domande presentate dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la garanzia elevata all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM.
Nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

Il tasso TEGM, incrementato del differenziale per i mutui garantiti all’80%, da erogare nel periodo 1 – 31 ottobre 2023, è il seguente:

  • Tasso fisso 5,45%;
  • Tasso variabile 6,02%.

Come effettuare la domanda:
La richiesta deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente a Consap.
È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

L’iniziativa del Fondo prevede il rilascio della garanzia statale per il finanziamento erogato da una banca esclusivamente per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale.
La Consap precisa, pertanto, che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto.

Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive – non assicurative – queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Per accedere al Fondo, con la garanzia del 50% o dell’80%, è necessario presentare ad una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità (ovvero Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).

Il modulo prevede tre tipologie di acquisto:

  • Acquisto;
  • Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
  • Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).

Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%, la domanda deve essere presentata a partire dal 30° giorno dall’entrata in vigore del Decreto sostegni bis e fino al 31 dicembre 2023.
Alla domanda bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Consap comunica alla banca l’esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni.
La banca, entro 90 giorni, comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito, o la mancata prestazione del mutuo.


Nota bene:
In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata.

Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo così come previsto al comma 1 e 2 dell’art .8 del Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014.


Fonte: CONSAP.it – 4 ottobre 2023


Per ulteriori informazioni:
FAQ: le domande e risposte più frequenti
LA NORMATIVA: excursus normativo
LA MODULISTICA: il modello di domanda da presentare
LE BANCHE: elenco degli istituti di credito aderenti all’iniziativa