La risposta è affermativa, purché sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione del sistema del “prezzo valore” (introdotto, si ricorda, dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005).
Il sistema del prezzo valore prevede che la base imponibile, per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal “valore catastale” dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
È applicabile, ad esempio, per l’acquisto di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014, tale possibilità risulta estesa anche alle ipotesi in cui il trasferimento avvenga in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
La richiesta dell’acquirente, di voler usufruire del sistema del prezzo valore e le previste dichiarazioni, deve essere formulata, in ogni caso, prima della registrazione del provvedimento giudiziale (risoluzione n.38/2021).
Fonte: fiscooggi.it – 30 ottobre 2023