Ci sono condizioni particolari per avere l’agevolazione?
L’articolo 16-bis del Tuir – lettera g) del comma 1 – comprende, tra gli interventi detraibili effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni, quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.
Questi lavori (per esempio la sostituzione dei vetri degli infissi), seppur corrispondenti a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Tuttavia, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione del 50% in dieci anni) è necessario possedere idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (legge quadro sull’inquinamento acustico – legge n. 447/1995).
Pertanto, la risposta al quesito è affermativa, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla citata legge di riferimento (circolare n. 121/1998, paragrafo 4).
Fonte: fiscooggi.it – 5 aprile 2024