ENEA: maggiore rilevanza dell’efficientamento energetico nelle transazioni immobiliari


Dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici, presentata oggi da Enea in collaborazione con l’Istituto per la Competitività (I-Com) e Fiaip, è emerso un miglioramento della qualità energetica degli immobili acquistati nel 2019.

Per il segmento delle nuove abitazioni – secondo l’opinione degli oltre 800 agenti immobiliari consultati – sono emersi segnali incoraggianti per il segmento delle nuove abitazioni e, fattore ancora più importante, per quello del ristrutturato: nel primo caso quasi l’80% delle transazioni immobiliari ha riguardato abitazioni, nelle classi energetiche A o B, mentre, nel secondo la percentuale degli immobili più efficienti è arrivata al 36% nel 2019, rispetto al 22% del 2018.

Il mercato resta, però, ancora vincolato alle categorie energetiche meno performanti: il 70% degli scambi ha coinvolto, infatti, immobili non ancora efficientati o da ristrutturare.

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Attestato di prestazione energetica: novità per la redazione dell’atto

Attestato di Prestazione energetica - normativeIl Consiglio dei Ministri ha recepito con il Decreto legislativo del 28 gennaio 2020 la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La norma mira a razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive sulla prestazione energetica in edilizia, che non hanno dato i risultati sperati.

Le principali novità

Livello di prontezza:
Il decreto prevede l’introduzione dell’indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart.
Il nuovo indicatore si sommerà a quelli già utilizzati per la classificazione dell’edificio, operata sulla base della prestazione energetica.
Questo significa che il valore di un immobile si misurerà anche in base alla predisposizione all’installazione di impianti domotici e tecnologie innovative.

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APE: attenzione alle nuove normative

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica produce conseguenze importanti non solo nelle procedure di valutazione dell’immobile ma anche nella fase della compravendita.
Rispetto al passato cambia totalmente la procedura per la registrazione e consegna dell’Ape.

Prima l’attestato veniva consegnato al richiedente, il quale poi doveva trasmetterlo alla Regione (o Provincia autonoma).
Ora è il contrario.

L’Attestato di prestazione energetica va trasmesso prima alla Regione o Provincia autonoma, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e solo dopo – entro i successi quindici giorni il certificatore consegna una copia dell’attestato al richiedente.

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APE: dal 1 ottobre in vigore le nuove disposizioni

Autunno caldo sul fronte dell’efficienza energetica.
Per la vendita o l’affitto di un immobile, dal 1° ottobre entrerà in vigore il nuovo Attestato di prestazione energetica.
Previste sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni:
– il certificatore, dovrà pagare una multa da 700 euro a 4.200 euro per un Ape compilato scorrettamente
– al costruttore o al proprietario, spetta una sanzione da 3.000 a 18.000 euro se non presenta l’Ape per gli edifici nuovi, ristrutturati e se mette in vendita o in affitto l’immobile
– il direttore dei lavori, dovrà pagare una multa da 1.000 a 6.000 euro se non presenterà l’Ape al comune.
Queste novità sono contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico emanato di concerto con altri ministeri competenti (ambiente, infrastrutture, semplificazione e difesa) del 26 giugno 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 n. 162) sulle nuove linee guida per la redazione dell’attestato di prestazione energetiche.

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